ProtocolloSez. II

Art. 28

Restrizioni all'impiego degli aeromobili sanitari

In vigore dal 28 dic 1985
Restrizioni all'impiego degli aeromobili sanitari 1. È vietato alle Parti in conflitto di utilizzare i propri aeromobili sanitari per cercare di ottenere un vantaggio militare nei confronti di una Parte avversaria. La presenza di aeromobili sanitari non dovrà essere utilizzata per cercare di mettere degli obiettivi militari al riparo da un attacco. 2. Gli aeromobili sanitari non dovranno essere utilizzati per raccogliere o trasmettere informazioni di carattere militare, e non dovranno trasportare materiale destinato agli stessi scopi. È loro vietato di trasportare, persone o carichi non compresi nella definizione data nell' comma f. Non si considererà vietata la presenza a bordo di effetti personali delle persone trasportate o di materiale destinato esclusivamente a facilitare la navigazione, le comunicazioni e l'identificazione. 3. Gli aeromobili sanitari non potranno trasportare altre armi oltre quelle portatili e relative munizioni che siano state ritirate ai feriti, malati o naufraghi presenti a bordo, e che non siano state ancora versate al servizio competente, nonché le armi leggere individuali occorrenti al personale sanitario presente a bordo per assicurare la propria difesa e quella dei feriti, malati e naufraghi ad esso affidati. 4. Salvo accordo preventivo con la parte avversaria, gli aeromobili sanitari non potranno essere utilizzati, nell'effettuare i voli indicati negli , per ricercare feriti, malati e naufraghi.
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Restrizioni all'impiego degli aeromobili sanitari (Art. 28 Ratifica ed esecuzione del I protocollo addizionale alle convenzioni di Ginevra del 12 agosto 1949, relativo alla protezione delle vittime dei conflitti armati internazionali, e del II protocollo addizionale alle convenzioni stesse, relativo alla protezione delle vittime dei conflitti armati non internazionali, con atto finale, adottati a Ginevra l'8 giugno 1977 dalla conferenza per la riaffermazione e lo sviluppo del diritto internazionale umanitario applicabile nei conflitti armati e aperti alla firma a Berna il 12 dicembre 1977.) — Testo vigente | Portale Normativo