ProtocolloSez. II

Art. 30

Atterraggio e ispezione degli aeromobili sanitari

In vigore dal 28 dic 1985
Atterraggio e ispezione degli aeromobili sanitari 1. Agli aeromobili sanitari che sorvolano zone dominate di fatto dalla Parte avversaria, oppure zone il cui dominio non sia chiaramente stabilito, potrà essere intimato di atterrare o ammarare, a seconda dei casi, per permettere l'ispezione prevista nei paragrafi seguenti. Gli aeromobili sanitari dovranno obbedire a qualsiasi intimazione del genere. 2. Se un aeromobile sanitario atterra o ammara su intimazione o per altri motivi, potrà essere sottoposto a ispezione soltanto per verificare gli elementi menzionati nei paragrafi 3 e 4. L'ispezione dovrà avere inizio senza ritardo ed essere effettuata speditamente. La Parte che procede all'ispezione non dovrà esigere che i feriti e i malati siano sbarcati dall'aeromobile, salvo che lo sbarco sia indispensabile all'ispezione. Essa curerà in ogni caso che l'ispezione o lo sbarco non aggravi lo stato dei feriti e malati. 3. Se l'ispezione rivela che l'aeromobile: a) è un aeromobile sanitario ai sensi dell' comma j, b) non contravviene alle condizioni prescritte nell', e c) non ha intrapreso il volo in assenza o in violazione di un accordo preventivo, nel caso in cui un tale accordo sia richiesto, l'aeromobile con quelli dei suoi occupanti che appartengono sia a una Parte avversaria, sia ad uno Stato neutrale o a un altro Stato non Parte in conflitto, sarà autorizzato a proseguire il volo senza ritardo. 4. Se l'ispezione rivela che l'aeromobile: a) non è un aeromobile sanitario ai sensi dell' comma j, b) contravviene alle condizioni prescritte nell', o c) ha intrapreso il volo in assenza o in violazione di un accordo preventivo, nel caso in cui un tale accordo sia richiesto, l'aeromobile potrà essere sequestrato. Le persone presenti a bordo saranno trattate in conformità delle disposizioni pertinenti delle Convenzioni e del presente Protocollo. Nel caso in cui l'aeromobile sequestrato sia destinato come aeromobile sanitario permanente, esso potrà essere in seguito usato soltanto come aeromobile sanitario.
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Atterraggio e ispezione degli aeromobili sanitari (Art. 30 Ratifica ed esecuzione del I protocollo addizionale alle convenzioni di Ginevra del 12 agosto 1949, relativo alla protezione delle vittime dei conflitti armati internazionali, e del II protocollo addizionale alle convenzioni stesse, relativo alla protezione delle vittime dei conflitti armati non internazionali, con atto finale, adottati a Ginevra l'8 giugno 1977 dalla conferenza per la riaffermazione e lo sviluppo del diritto internazionale umanitario applicabile nei conflitti armati e aperti alla firma a Berna il 12 dicembre 1977.) — Testo vigente | Portale Normativo