Art. 35
Regole fondamentali
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:legge:1985-12-11;762#art-p-35
Regole fondamentali
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La disposizione stabilisce che le parti coinvolte in un conflitto armato non possono usare qualsiasi mezzo o metodo di guerra a loro piacimento. Viene espressamente vietato l'uso di armi, proiettili, sostanze o tattiche belliche che provochino mali superflui o sofferenze non necessarie. Inoltre, è proibito ricorrere a mezzi e metodi di combattimento destinati a causare, o prevedibilmente capaci di provocare, danni all'ambiente naturale che siano al contempo estesi, durevoli e gravi.
La norma mira a porre limiti precisi alla condotta bellica per evitare sofferenze eccessive agli esseri umani e preservare l'ambiente naturale durante i conflitti.
Si applica a tutte le Parti coinvolte in un conflitto armato.
Durante uno scontro armato, una forza belligerante intende impiegare una specifica sostanza chimica che distrugge permanentemente gli ecosistemi locali su vasta scala. In base a questo articolo, l'impiego di tale sostanza è vietato perché provoca danni estesi, durevoli e gravi all'ambiente naturale.
Scheda esplicativa redatta a partire dal testo della norma. Non sostituisce una consulenza legale; per gli effetti fa fede il testo ufficiale.