Protocollo›Titolo III
Art. 35
Regole fondamentali
In vigore dal 28 dic 1985
Regole fondamentali
1. In ogni conflitto armato, il diritto delle Parti in conflitto di scegliere metodi e mezzi di guerra non è illimitato.
2. È vietato l'impiego di armi, proiettili e sostanze nonché metodi di guerra capaci di causare mali superflui o sofferenze inutili.
3. È vietato l'impiego di metodi o mezzi di guerra concepiti con lo scopo di provocare, o dai quali ci si può attendere che provochino, danni estesi, durevoli e gravi all'ambiente naturale.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1985-12-11;762#art-p-35