ProtocolloSez. III

Art. 33

Persone disperse

In vigore dal 28 dic 1985
Persone disperse 1. Non appena le circostanze lo permettono e al più tardi non appena cessate le ostilità attive, ciascuna Parte in conflitto dovrà ricercare le persone segnalate come disperse da una Parte avversaria. Allo scopo di facilitare le ricerche, detta Parte avversaria comunicherà tutte le informazioni utili su tali persone. 2. Allo scopo di facilitare la raccolta delle informazioni previste nel paragrafo precedente, ciascuna Parte in conflitto dovrà, per quanto riguarda le persone che non beneficiano di un regime più favorevole in virtù delle Convenzioni o del presente Protocollo: a) registrare le informazioni indicate nell'articolo 138 della IV Convenzione relative a quelle fra dette persone che, a causa delle ostilità o della occupazione, siano state detenute, incarcerate o in qualsiasi altro modo tenute in cattività per un periodo superiore a due settimane, o che siano decedute nel corso di un periodo di detenzione; b) facilitare al massimo possibile e, se necessario, effettuare la ricerca e la registrazione di informazioni su dette persone, se esse sono decedute in altre circostanze a causa delle ostilità o della occupazione. 3. Le informazioni sulle persone segnalate come disperse in applicazione del paragrafo 1, e le richieste relative a dette informazioni saranno trasmesse sia direttamente, sia per il tramite della Potenza protettrice, dell'Agenzia centrale di ricerche del Comitato internazionale della Croce Rossa, o delle Società nazionali della Croce Rossa (Mezzaluna Rossa, Leone e Sole Rosso). Se dette informazioni non sono trasmesse per il tramite del Comitato internazionale della Croce Rossa o della sua Agenzia centrale di ricerche, ciascuna Parte in conflitto farà in modo che esse siano anche fornite all'Agenzia centrale di ricerche. 4. Le Parti in conflitto faranno di tutto per mettersi d'accordo su delle disposizioni che permettano ad apposite squadre di ricercare, identificare e raccogliere i morti nelle zone dei campi di battaglia; tali disposizioni potranno prevedere, occorrendolo, che dette squadre siano accompagnate da personale della Parte avversaria mentre svolgono il loro compito nelle zone che si trovano sotto il controllo di detta parte avversaria. Il personale di dette squadre dovrà essere rispettato e protetto mentre attende esclusivamente ai compiti in questione.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

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Pro

urn:nir:stato:legge:1985-12-11;762#art-p-33

In sintesi

Ciascuna parte in conflitto ha il dovere di cercare le persone segnalate come disperse dalla parte avversaria non appena possibile e al più tardi al termine delle ostilità attive. Per facilitare il processo, le parti devono scambiarsi informazioni utili e registrare i dati delle persone tenute in cattività per oltre due settimane o decedute durante la detenzione o le ostilità. Le richieste e le informazioni possono essere trasmesse direttamente o per il tramite della Potenza protettrice, dell'Agenzia centrale di ricerche del Comitato internazionale della Croce Rossa o delle Società nazionali competenti. Le parti devono inoltre adoperarsi per concordare l'invio di squadre protette per la ricerca, l'identificazione e la raccolta dei defunti sui campi di battaglia.

Perché esiste questa norma

La norma mira a garantire il chiarimento della sorte delle persone disperse a causa di un conflitto o dell'occupazione, promuovendo la ricerca, la registrazione e lo scambio di informazioni tra le parti in conflitto, nonché il recupero e l'identificazione dei caduti.

A chi si applica

Si applica alle Parti in conflitto, alle Potenze protettrici, al Comitato internazionale della Croce Rossa (e alla sua Agenzia centrale di ricerche), alle Società nazionali della Croce Rossa (Mezzaluna Rossa, Leone e Sole Rosso) e al personale delle squadre di ricerca dei caduti.

Esempio pratico

A seguito della cessazione degli scontri in una determinata area, una Parte in conflitto segnala un elenco di individui di cui non si hanno più notizie. La Parte avversaria registra le informazioni sulle persone che ha trattenuto o che sono decedute sul proprio territorio controllato e trasmette i dati tramite l'Agenzia centrale di ricerche della Croce Rossa, autorizzando inoltre una squadra incaricata a recuperare e identificare le salme rimaste sul campo di battaglia.

Adempimenti e conseguenze

Obbligo per le Parti in conflitto di ricercare le persone segnalate come disperse, comunicare le informazioni utili, registrare i dati dei soggetti tenuti in cattività per oltre due settimane o deceduti, fornire i dati all'Agenzia centrale di ricerche ed adoperarsi per accordarsi sulla ricerca e raccolta dei defunti.

Domande frequenti

Entro quale termine le Parti in conflitto devono iniziare le ricerche delle persone disperse?Le ricerche devono essere avviate non appena le circostanze lo permettono e, al più tardi, non appena cessate le ostilità attive.
Quali canali possono essere utilizzati per trasmettere le informazioni sui dispersi?Le informazioni e le richieste possono essere trasmesse direttamente tra le parti oppure tramite la Potenza protettrice, l'Agenzia centrale di ricerche del Comitato internazionale della Croce Rossa o le Società nazionali della Croce Rossa (Mezzaluna Rossa, Leone e Sole Rosso).
Quale tutela è garantita al personale incaricato di raccogliere i morti sui campi di battaglia?Il personale delle apposite squadre deve essere rispettato e protetto mentre attende esclusivamente alla ricerca, identificazione e raccolta dei morti.

Termini chiave

Scheda esplicativa redatta a partire dal testo della norma. Non sostituisce una consulenza legale; per gli effetti fa fede il testo ufficiale.

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