Art. 33 · Persone disperse
ProtocolloSez. III

Art. 33

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Persone disperse

In vigore dal 28 dic 1985
Persone disperse 1. Non appena le circostanze lo permettono e al più tardi non appena cessate le ostilità attive, ciascuna Parte in conflitto dovrà ricercare le persone segnalate come disperse da una Parte avversaria. Allo scopo di facilitare le ricerche, detta Parte avversaria comunicherà tutte le informazioni utili su tali persone. 2. Allo scopo di facilitare la raccolta delle informazioni previste nel paragrafo precedente, ciascuna Parte in conflitto dovrà, per quanto riguarda le persone che non beneficiano di un regime più favorevole in virtù delle Convenzioni o del presente Protocollo: a) registrare le informazioni indicate nell'articolo 138 della IV Convenzione relative a quelle fra dette persone che, a causa delle ostilità o della occupazione, siano state detenute, incarcerate o in qualsiasi altro modo tenute in cattività per un periodo superiore a due settimane, o che siano decedute nel corso di un periodo di detenzione; b) facilitare al massimo possibile e, se necessario, effettuare la ricerca e la registrazione di informazioni su dette persone, se esse sono decedute in altre circostanze a causa delle ostilità o della occupazione. 3. Le informazioni sulle persone segnalate come disperse in applicazione del paragrafo 1, e le richieste relative a dette informazioni saranno trasmesse sia direttamente, sia per il tramite della Potenza protettrice, dell'Agenzia centrale di ricerche del Comitato internazionale della Croce Rossa, o delle Società nazionali della Croce Rossa (Mezzaluna Rossa, Leone e Sole Rosso). Se dette informazioni non sono trasmesse per il tramite del Comitato internazionale della Croce Rossa o della sua Agenzia centrale di ricerche, ciascuna Parte in conflitto farà in modo che esse siano anche fornite all'Agenzia centrale di ricerche. 4. Le Parti in conflitto faranno di tutto per mettersi d'accordo su delle disposizioni che permettano ad apposite squadre di ricercare, identificare e raccogliere i morti nelle zone dei campi di battaglia; tali disposizioni potranno prevedere, occorrendolo, che dette squadre siano accompagnate da personale della Parte avversaria mentre svolgono il loro compito nelle zone che si trovano sotto il controllo di detta parte avversaria. Il personale di dette squadre dovrà essere rispettato e protetto mentre attende esclusivamente ai compiti in questione.
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