ProtocolloTitolo III

Art. 42

Persone a bordo di aeromobili

In vigore dal 28 dic 1985
Persone a bordo di aeromobili 1. Nessuna persona che si lancia in paracadute da un aeromobile che fa naufragio potrà essere oggetto di attacco durante la discesa. 2. Al momento di toccare il suolo di un territorio controllato da una Parte avversaria, la persona che si sia lanciata in paracadute da un aeromobile che fa naufragio dovrà avere la possibilità di arrendersi prima di essere oggetto di attacco, salvo che risulti manifesto che essa sta compiendo un atto ostile. 3. Le truppe aeroportate non saranno protette dal presente articolo.
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Persone a bordo di aeromobili (Art. 42 Ratifica ed esecuzione del I protocollo addizionale alle convenzioni di Ginevra del 12 agosto 1949, relativo alla protezione delle vittime dei conflitti armati internazionali, e del II protocollo addizionale alle convenzioni stesse, relativo alla protezione delle vittime dei conflitti armati non internazionali, con atto finale, adottati a Ginevra l'8 giugno 1977 dalla conferenza per la riaffermazione e lo sviluppo del diritto internazionale umanitario applicabile nei conflitti armati e aperti alla firma a Berna il 12 dicembre 1977.) — Testo vigente | Portale Normativo