Protocollo›Titolo III
Art. 42
Persone a bordo di aeromobili
In vigore dal 28 dic 1985
Persone a bordo di aeromobili
1. Nessuna persona che si lancia in paracadute da un aeromobile che fa naufragio potrà essere oggetto di attacco durante la discesa.
2. Al momento di toccare il suolo di un territorio controllato da una Parte avversaria, la persona che si sia lanciata in paracadute da un aeromobile che fa naufragio dovrà avere la possibilità di arrendersi prima di essere oggetto di attacco, salvo che risulti manifesto che essa sta compiendo un atto ostile.
3. Le truppe aeroportate non saranno protette dal presente articolo.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:legge:1985-12-11;762#art-p-42