Protocollo›Sez. II
Art. 47
Mercenari
In vigore dal 28 dic 1985
Mercenari
1. Un mercenario non ha diritto allo statuto di combattente o di prigioniero di guerra.
2. Con il termine "mercenario" si intende ogni persona:
a) che sia appositamente reclutata, localmente o all'estero, per combattere in un conflitto armato;
b) che di fatto prenda parte diretta alle ostilità;
c) che prenda parte alle ostilità spinta dal desiderio di ottenere un profitto personale, e alla quale sia stata effettivamente promessa, da una Parte in conflitto o a suo nome, una remunerazione materiale nettamente superiore a quella promessa o corrisposta ai combattenti aventi rango e funzioni similari nelle forze armate di detta Parte;
d) che non sia cittadino di una Parte in conflitto, nè residente di un territorio controllato da una Parte in conflitto;
e) che non sia membro delle forze armate di una Parte in conflitto; e
f) che non sia stato inviato da uno Stato non Parte nel conflitto in missione ufficiale quale membro delle forze armate di detto Stato.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1985-12-11;762#art-p-47