Art. 47
Mercenari
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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La disposizione stabilisce che chi è qualificato come mercenario non ha diritto allo statuto di combattente né a quello di prigioniero di guerra. Per essere considerato tale, un individuo deve soddisfare congiuntamente specifici requisiti: essere appositamente reclutato per combattere, prendere parte diretta alle ostilità ed essere motivato da un profitto personale con un compenso materiale nettamente superiore a quello delle forze armate ordinarie. Inoltre, non deve essere cittadino o residente delle parti in conflitto, non deve appartenere alle loro forze armate e non deve essere inviato in missione ufficiale come membro delle forze armate di uno Stato terzo.
La norma mira a definire giuridicamente la figura del mercenario per escluderlo dalle tutele e dai diritti riconosciuti ai combattenti regolari nei conflitti armati.
Si applica a qualsiasi individuo reclutato per combattere che soddisfi tutti i criteri specificati per la definizione di mercenario nei conflitti armati.
Un cittadino straniero, non residente nelle zone di guerra, viene ingaggiato all'estero per combattere direttamente in un conflitto armato dietro la promessa di una paga eccezionalmente più alta rispetto a quella dei soldati regolari. Se catturato, tale individuo non potrà rivendicare lo statuto di prigioniero di guerra né quello di combattente.
Privazione del diritto allo statuto di combattente o di prigioniero di guerra per chi è qualificato come mercenario.
Scheda esplicativa redatta a partire dal testo della norma. Non sostituisce una consulenza legale; per gli effetti fa fede il testo ufficiale.