ProtocolloSez. II

Art. 47

Mercenari

In vigore dal 28 dic 1985
Mercenari 1. Un mercenario non ha diritto allo statuto di combattente o di prigioniero di guerra. 2. Con il termine "mercenario" si intende ogni persona: a) che sia appositamente reclutata, localmente o all'estero, per combattere in un conflitto armato; b) che di fatto prenda parte diretta alle ostilità; c) che prenda parte alle ostilità spinta dal desiderio di ottenere un profitto personale, e alla quale sia stata effettivamente promessa, da una Parte in conflitto o a suo nome, una remunerazione materiale nettamente superiore a quella promessa o corrisposta ai combattenti aventi rango e funzioni similari nelle forze armate di detta Parte; d) che non sia cittadino di una Parte in conflitto, nè residente di un territorio controllato da una Parte in conflitto; e) che non sia membro delle forze armate di una Parte in conflitto; e f) che non sia stato inviato da uno Stato non Parte nel conflitto in missione ufficiale quale membro delle forze armate di detto Stato.
Storico versioni

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Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:legge:1985-12-11;762#art-p-47

In sintesi

La disposizione stabilisce che chi è qualificato come mercenario non ha diritto allo statuto di combattente né a quello di prigioniero di guerra. Per essere considerato tale, un individuo deve soddisfare congiuntamente specifici requisiti: essere appositamente reclutato per combattere, prendere parte diretta alle ostilità ed essere motivato da un profitto personale con un compenso materiale nettamente superiore a quello delle forze armate ordinarie. Inoltre, non deve essere cittadino o residente delle parti in conflitto, non deve appartenere alle loro forze armate e non deve essere inviato in missione ufficiale come membro delle forze armate di uno Stato terzo.

Perché esiste questa norma

La norma mira a definire giuridicamente la figura del mercenario per escluderlo dalle tutele e dai diritti riconosciuti ai combattenti regolari nei conflitti armati.

A chi si applica

Si applica a qualsiasi individuo reclutato per combattere che soddisfi tutti i criteri specificati per la definizione di mercenario nei conflitti armati.

Esempio pratico

Un cittadino straniero, non residente nelle zone di guerra, viene ingaggiato all'estero per combattere direttamente in un conflitto armato dietro la promessa di una paga eccezionalmente più alta rispetto a quella dei soldati regolari. Se catturato, tale individuo non potrà rivendicare lo statuto di prigioniero di guerra né quello di combattente.

Adempimenti e conseguenze

Privazione del diritto allo statuto di combattente o di prigioniero di guerra per chi è qualificato come mercenario.

Domande frequenti

Un mercenario ha diritto allo statuto di prigioniero di guerra?No, il testo stabilisce espressamente che un mercenario non ha diritto né allo statuto di combattente né a quello di prigioniero di guerra.
Un membro delle forze armate di una Parte in conflitto può essere considerato mercenario ai sensi di questa norma?No, per essere considerato mercenario il testo richiede espressamente che la persona non sia membro delle forze armate di una Parte in conflitto.
Quale tipo di compenso economico rientra nella definizione di mercenario?La norma richiede che sia stata effettivamente promessa una remunerazione materiale nettamente superiore a quella promessa o corrisposta ai combattenti con rango e funzioni similari nelle forze armate della Parte in conflitto.

Termini chiave

Scheda esplicativa redatta a partire dal testo della norma. Non sostituisce una consulenza legale; per gli effetti fa fede il testo ufficiale.

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