Protezione della popolazione civile
1. La popolazione civile e le persone civili godranno di una protezione generale contro i pericoli derivanti da operazioni militari. Allo scopo di rendere effettiva tale protezione, saranno osservate, in ogni circostanza, le seguenti regole, le quali si aggiungono alle altre regole del diritto internazionale applicabile.
2. Sia la popolazione civile che le persone civili non dovranno essere oggetto di attacchi. Sono vietati gli atti o minacce di violenza, il cui scopo principale sia di diffondere il terrore fra la popolazione civile.
3. Le persone civili godranno della protezione concessa dalla presente Sezione, salvo che esse partecipino direttamente alle ostilità e per la durata di detta partecipazione.
4. Sono vietati gli attacchi indiscriminati. Con l'espressione "attacchi indiscriminati" si intendono:
a) quelli che non sono diretti contro un obiettivo militare determinato;
b) quelli che impiegano metodi o mezzi di combattimento che non possono essere diretti contro un obiettivo militare determinato; o
c) quelli che impiegano metodi o mezzi di combattimento i cui effetti non possono essere limitati, come prescrive il presente Protocollo,
e che sono, di conseguenza, in ciascuno di tali casi, atti a colpire indistintamente obiettivi militari e persone civili o beni di carattere civile.
5. Saranno considerati indiscriminati, fra gli altri, i seguenti tipi di attacchi:
a) gli attacchi mediante bombardamento, quali che siano i metodi e i mezzi impiegati, che trattino come obiettivo militare unico un certo numero di obiettivi militari chiaramente distanziati e distinti, situati in una città, un paese, un villaggio o in qualsiasi altra zona che contenga una concentrazione analoga di persone civili o di beni di carattere civile;
b) gli attacchi dai quali ci si può attendere che provochino incidentalmente morti e feriti fra la popolazione civile, danni ai beni di carattere civile, o una combinazione di perdite umane e di danni, che risulterebbero eccessivi rispetto al vantaggio militare concreto e diretto previsto.
6. Sono vietati gli attacchi diretti a titolo di rappresaglia contro la popolazione civile o le persone civili.
7. La presenza o i movimenti della popolazione civile o di persone civili non dovranno essere utilizzati per mettere determinati punti o determinate zone al riparo da operazioni militari, in particolare per cercare di mettere obiettivi militari al riparo da attacchi, o di coprire, favorire o ostacolare operazioni militari. Le Parti in conflitto non dovranno dirigere i movimenti della popolazione civile o delle persone in modo da cercare di mettere degli obiettivi militari al riparto dagli attacchi o di coprire operazioni militari.
8. Nessuna violazione di tali divieti potrà dispensare le Parti in conflitto dai loro obblighi giuridici nei confronti della popolazione civile e delle persone civili, incluso l'obbligo di prendere le misure di precauzione previste nell'.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Pro
urn:nir:stato:legge:1985-12-11;762#art-p-51
In sintesi
La disposizione vieta di compiere attacchi o minacce di violenza volti a terrorizzare la popolazione civile, nonché gli attacchi diretti a titolo di rappresaglia. Sono proibiti gli attacchi indiscriminati, ossia quelli non diretti contro specifici obiettivi militari o che provocano danni civili sproporzionati rispetto al vantaggio militare atteso. I civili beneficiano di tale tutela a meno che non prendano parte diretta alle ostilità e per il tempo di tale partecipazione. È inoltre vietato usare civili o i loro movimenti per schermare obiettivi bellici o favorire operazioni militari. Le violazioni di queste regole non esonerano le parti belligeranti dal rispetto dei propri obblighi giuridici verso la popolazione.
Perché esiste questa norma
La norma mira a garantire una protezione generale ed effettiva alla popolazione civile e alle persone civili contro i pericoli derivanti dalle operazioni militari durante i conflitti.
A chi si applica
Si applica alle parti in conflitto e a chiunque conduca operazioni militari, a tutela della popolazione civile e delle singole persone civili.
Esempio pratico
Durante un conflitto armato, le forze militari individuano due depositi di munizioni separati all'interno di un centro abitato. In base alla norma, non possono bombardare l'intera area residenziale considerandola come un unico bersaglio militare, né possono utilizzare i residenti locali per impedire al nemico di colpire tali postazioni.
Adempimenti e conseguenze
Le parti in conflitto hanno l'obbligo di non compiere attacchi contro civili o azioni indiscriminate, di non usare i civili per coprire obiettivi bellici e di osservare le misure di precauzione previste, senza che alcuna violazione le dispensi da tali doveri giuridici; il testo non prevede sanzioni specifiche.
Domande frequenti
Quando un civile perde la protezione accordata da questa norma?Una persona civile perde la protezione solo nel caso in cui partecipi direttamente alle ostilità e limitatamente alla durata di tale partecipazione.
Cosa si intende per attacchi indiscriminati?Sono quegli attacchi non diretti a uno specifico obiettivo militare, o condotti con metodi e mezzi che non possono essere mirati o i cui effetti non possono essere limitati, colpendo indistintamente obiettivi militari e civili.
È consentito compiere attacchi contro i civili a titolo di rappresaglia?No, il testo vieta espressamente qualsiasi attacco diretto a titolo di rappresaglia contro la popolazione civile o le singole persone civili.