Art. 52
Protezione generale dei beni di carattere civile
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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Prourn:nir:stato:legge:1985-12-11;762#art-p-52
Protezione generale dei beni di carattere civile
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La disposizione stabilisce il divieto assoluto di compiere attacchi o rappresaglie contro i beni di carattere civile. Viene definito bene civile qualsiasi bene che non costituisce un obiettivo militare. Gli attacchi devono essere limitati strettamente a quei beni che contribuiscono in modo efficace all'azione militare e la cui distruzione, conquista o neutralizzazione offre un preciso vantaggio militare. Nel dubbio sull'effettivo utilizzo di un edificio normalmente civile, come una scuola o un'abitazione, si deve presumere che non sia impiegato per scopi militari.
La norma mira a tutelare i beni civili durante i conflitti armati, vietando che diventino bersaglio di azioni belliche e limitando gli attacchi esclusivamente a obiettivi di rilevanza militare.
La norma si rivolge a chi conduce operazioni o attacchi militari nel contesto di conflitti armati e tutela la popolazione civile e i relativi beni.
Durante un'operazione militare viene individuato un edificio scolastico situato vicino alla linea del fronte. Non essendovi prove certe di un suo impiego per fini bellici, sorge il dubbio sul suo utilizzo e le forze armate devono astenersi dal colpirlo, considerandolo a tutti gli effetti un bene civile protetto.
Scheda esplicativa redatta a partire dal testo della norma. Non sostituisce una consulenza legale; per gli effetti fa fede il testo ufficiale.