Protocollo

Art. 52

Protezione generale dei beni di carattere civile

In vigore dal 28 dic 1985
Protezione generale dei beni di carattere civile 1. I beni di carattere civile non dovranno essere oggetto di attacchi nè di rappresaglie. Sono beni di carattere civile tutti i beni che non sono obiettivi militari ai sensi del paragrafo 2. 2. Gli attacchi dovranno essere strettamente limitati agli obiettivi militari. Per quanto riguarda i beni, gli obiettivi militari sono limitati ai beni che per loro natura, ubicazione, destinazione o impiego contribuiscono efficacemente all'azione militare, e la cui distruzione totale o parziale, conquista o neutralizzazione offre, nel caso concreto, un vantaggio militare preciso. 3. In caso di dubbio, un bene che è normalmente destinato ad uso civile, quale un luogo di culto, una casa, un altro tipo di abitazione o una scuola, si presumerà che non sia utilizzato per contribuire efficacemente all'azione militare.
Storico versioni

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urn:nir:stato:legge:1985-12-11;762#art-p-52

In sintesi

La disposizione stabilisce il divieto assoluto di compiere attacchi o rappresaglie contro i beni di carattere civile. Viene definito bene civile qualsiasi bene che non costituisce un obiettivo militare. Gli attacchi devono essere limitati strettamente a quei beni che contribuiscono in modo efficace all'azione militare e la cui distruzione, conquista o neutralizzazione offre un preciso vantaggio militare. Nel dubbio sull'effettivo utilizzo di un edificio normalmente civile, come una scuola o un'abitazione, si deve presumere che non sia impiegato per scopi militari.

Perché esiste questa norma

La norma mira a tutelare i beni civili durante i conflitti armati, vietando che diventino bersaglio di azioni belliche e limitando gli attacchi esclusivamente a obiettivi di rilevanza militare.

A chi si applica

La norma si rivolge a chi conduce operazioni o attacchi militari nel contesto di conflitti armati e tutela la popolazione civile e i relativi beni.

Esempio pratico

Durante un'operazione militare viene individuato un edificio scolastico situato vicino alla linea del fronte. Non essendovi prove certe di un suo impiego per fini bellici, sorge il dubbio sul suo utilizzo e le forze armate devono astenersi dal colpirlo, considerandolo a tutti gli effetti un bene civile protetto.

Domande frequenti

Cosa si intende per beni di carattere civile?Sono tutti quei beni che non sono qualificabili come obiettivi militari secondo i criteri stabiliti dalla norma.
Quando un bene puo' essere considerato un obiettivo militare?Quando per natura, ubicazione, destinazione o impiego contribuisce efficacemente all'azione militare e la sua distruzione totale o parziale, conquista o neutralizzazione offre un vantaggio militare preciso nel caso concreto.
Come ci si deve comportare in caso di dubbio sull'uso di un luogo di culto o di una scuola?In caso di dubbio su beni normalmente destinati a uso civile, come case, scuole o luoghi di culto, si deve presumere che non siano utilizzati per contribuire all'azione militare.

Termini chiave

Scheda esplicativa redatta a partire dal testo della norma. Non sostituisce una consulenza legale; per gli effetti fa fede il testo ufficiale.

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