Protocollo
Art. 53
Protezione dei beni culturali e dei luoghi di culto
In vigore dal 28 dic 1985
Protezione dei beni culturali e dei luoghi di culto
Senza pregiudizio delle disposizioni della Convenzione dell'Aja del 14 maggio 1954 per la protezione dei beni culturali in caso di conflitto armato, e di altri strumenti internazionali applicabili, è vietato:
a) compiere atti di ostilità diretti contro i monumenti storici, le opere d'arte o i luoghi di culto, che costituiscono il patrimonio culturale o spirituale dei popoli;
b) utilizzare detti beni in appoggio allo sforzo militare;
c) fare di detti beni l'oggetto di rappresaglie.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1985-12-11;762#art-p-53