ProtocolloTitolo IV

Art. 49

Definizione degli attacchi e campo di applicazione

In vigore dal 28 dic 1985
Definizione degli attacchi e campo di applicazione 1. Con l'espressione "attacchi" si intendono gli atti di violenza contro l'avversario, siano tali atti compiuti a scopo di offesa o di difesa. 2. Le disposizioni del presente Protocollo concernenti gli attacchi si applicheranno a tutti gli attacchi, quale che sia il territorio su cui essi si svolgono, incluso il territorio nazionale appartenente ad una Parte in conflitto, ma che si trovi sotto il controllo di una Parte avversaria. 3. Le disposizioni della presente Sezione si applicheranno ad ogni operazione terrestre, aerea o navale che possa colpire, su terra, la popolazione civile, le persone civili e i beni di carattere civile. Esse si applicheranno, inoltre, a tutti gli attacchi navali o aerei diretti contro obiettivi terrestri, ma non incideranno altrimenti sulle regole del diritto internazionale applicabile nei conflitti armati sul mare o in aria. 4. Le disposizioni della presente Sezione completano le regole relative alla protezione umanitaria enunciate nella IV Convenzione, in particolare nel Titolo II, e negli altri accordi internazionali che vincolano le Alte Parti contraenti, nonché le altre regole del diritto internazionale relative alla protezione dei civili e dei beni di carattere civile contro gli effetti delle ostilità su terra, sul mare e in aria.
Storico versioni

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urn:nir:stato:legge:1985-12-11;762#art-p-49

In sintesi

L'articolo stabilisce che per attacchi si intendono gli atti di violenza contro l'avversario, sia offensivi che difensivi. Queste regole si applicano a tutti gli attacchi su qualsiasi territorio, compresi i territori nazionali controllati dalla parte avversaria. Rientrano nell'ambito di applicazione tutte le operazioni terrestri, aeree o navali che possano colpire sulla terra la popolazione civile, le persone civili e i beni civili. La norma specifica inoltre che tali disposizioni completano le altre regole e accordi internazionali a tutela delle vittime civili.

Perché esiste questa norma

La norma mira a definire con precisione cosa si intenda per attacco e a stabilire l'ambito di applicazione delle regole di protezione a favore di civili e beni civili.

A chi si applica

Si applica alle Parti in conflitto e alle Alte Parti contraenti impegnate in operazioni militari terrestri, aeree o navali.

Esempio pratico

Durante un conflitto armato, le forze armate di uno Stato effettuano un bombardamento aereo o navale contro una postazione nemica situata sulla terraferma. L'operazione deve rispettare le disposizioni di tutela previste per evitare di colpire le persone civili o i beni di carattere civile presenti nell'area.

Domande frequenti

Cosa si intende esattamente con il termine 'attacchi'?Si intendono tutti gli atti di violenza compiuti contro l'avversario, a prescindere dal fatto che abbiano scopo di offesa o di difesa.
Le regole si applicano anche ad attacchi compiuti dal mare o dal cielo?Sì, si applicano a tutte le operazioni terrestri, aeree o navali che possano colpire su terra la popolazione civile, le persone civili e i beni di carattere civile, nonché a tutti gli attacchi aerei e navali diretti contro obiettivi terrestri.
La norma si applica se l'attacco avviene sul proprio territorio controllato dal nemico?Sì, le disposizioni concernenti gli attacchi si applicano su qualsiasi territorio, compreso il territorio nazionale appartenente a una Parte ma controllato dall'avversario.

Termini chiave

Scheda esplicativa redatta a partire dal testo della norma. Non sostituisce una consulenza legale; per gli effetti fa fede il testo ufficiale.

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