Protocollo
Art. 50
Definizione delle persone civili e della popolazione civile
In vigore dal 28 dic 1985
Definizione delle persone civili e della popolazione civile
1. È considerata civile ogni persona che non appartiene a una delle categorie indicate nell'A 1), 2), 3) e 6) della III Convenzione, e nell' del presente Protocollo. In caso di dubbio, la detta persona sarà considerata civile.
2. La popolazione civile comprende tutte le persone civili.
3. La presenza in seno alla popolazione civile di persone isolate che non rispondono alla definizione di persona civile non priva detta popolazione della sua qualità.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1985-12-11;762#art-p-50