Protocollo
Art. 55
Protezione dell'ambiente naturale
In vigore dal 28 dic 1985
Protezione dell'ambiente naturale
1. La guerra sarà condotta curando di proteggere l'ambiente naturale contro danni estesi, durevoli e gravi. Tale protezione comprende il divieto di impiegare metodi o mezzi di guerra concepiti per causare o dai quali ci si può attendere che causino danni del genere all'ambiente naturale, compromettendo, in tal modo, la salute o la sopravvivenza della popolazione.
2. Sono vietati gli attacchi contro l'ambiente naturale a titolo di rappresaglia.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1985-12-11;762#art-p-55