Protocollo
Art. 60
Zone smilitarizzate
In vigore dal 28 dic 1985
Zone smilitarizzate
1. È vietato alle Parti in conflitto di estendere le operazioni militari alle zone alle quali abbiano conferito mediante accordo lo statuto di zone smilitarizzate, se una tale estensione è contraria alle disposizioni di detto accordo.
2. Detto accordo dovrà essere esplicito; potrà essere stipulato verbalmente o per iscritto, direttamente o per il tramite di una Potenza protettrice o di una organizzazione umanitaria imparziale, e consistere in dichiarazioni reciproche e concordanti. Potrà essere stipulato sia in tempo di pace che dopo l'apertura delle ostilità, e dovrebbe stabilire e indicare, nel modo più preciso possibile, i confini della zona smilitarizzata; potrà fissare, se necessario, le modalità di controllo.
3. Oggetto di un tale accordo sarà normalmente una zona che risponda alle seguenti condizioni:
a) tutti i combattenti, nonché le armi e il materiale militare mobili, dovranno essere stati sgomberati;
b) non sarà fatto uso ostile delle installazioni o degli stabilimenti militari fissi;
c) le autorità e la popolazione non commetteranno atti di ostilità;
d) ogni attività legata allo sforzo militare dovrà essere cessata.
Le Parti in conflitto si accorderanno circa l'interpretazione da dare alla condizione posta dal comma d, e circa le persone, diverse da quelle menzionate nel paragrafo 4, che sia possibile ammettere nella zona smilitarizzata.
4. La presenza, in detta zona, di persone protette in modo speciale dalle Convenzioni e dal presente Protocollo, e di forze di polizia trattenute al solo scopo di mantenere l'ordine pubblico, non è contraria alle condizioni poste dal paragrafo 3.
5. La Parte in potere della quale si trova una tale zona deve contrassegnarla, per quanto possibile, con distintivi da concordare con l'altra Parte, che dovranno essere collocati in luoghi dove siano chiaramente visibili, specialmente lungo il perimetro e ai confini della zona, e sulle strade principali.
6. Se i combattimenti si avvicinano ad una zona smilitarizzata, e se le Parti in conflitto hanno concluso un accordo in proposito, nessuna di esse potrà utilizzare tale zona per scopi legati alla condotta delle operazioni militari, nè revocarne unilateralmente lo statuto.
7. Se una delle Parti in conflitto commette una violazione grave delle disposizioni dei paragrafi 3 o 6, l'altra Parte sarà sciolta dagli obblighi derivanti dall'accordo che conferisce alla zona lo statuto di zona smilitarizzata. In tale eventualità, la zona perderà il suo statuto, ma continuerà a beneficiare della protezione prevista dalle altre disposizioni del presente Protocollo e dalle altre regole del diritto internazionale applicabile nei conflitti armati.
Storico versioni
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