Protocollo

Art. 62

Protezione generale

In vigore dal 28 dic 1985
Protezione generale 1. Gli organismi civili di protezione civile e il loro personale saranno rispettati e protetti, conformemente alle disposizioni del presente Protocollo, con particolare riguardo alle disposizioni della presente Sezione. Essi avranno il diritto di assolvere i loro compiti di protezione civile, salvo il caso di necessità militare imperiosa. 2. Le disposizioni del paragrafo I si applicheranno anche ai civili, che, senza appartenere agli organismi civili di protezione civile, rispondono ad un appello delle autorità competenti e assolvono, sotto il controllo di queste, compiti di protezione civile. 3. Oli edifici e il materiale impiegati per scopi di protezione civile, nonché i ricoveri destinati alla popolazione civile ricadranno sotto l'. I beni utilizzati per scopi di protezione civile non potranno essere nè distrutti nè distolti dalla loro destinazione, se non ad opera della Parte alla quale appartengono.
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urn:nir:stato:legge:1985-12-11;762#art-p-62

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Protezione generale (Art. 62 Ratifica ed esecuzione del I protocollo addizionale alle convenzioni di Ginevra del 12 agosto 1949, relativo alla protezione delle vittime dei conflitti armati internazionali, e del II protocollo addizionale alle convenzioni stesse, relativo alla protezione delle vittime dei conflitti armati non internazionali, con atto finale, adottati a Ginevra l'8 giugno 1977 dalla conferenza per la riaffermazione e lo sviluppo del diritto internazionale umanitario applicabile nei conflitti armati e aperti alla firma a Berna il 12 dicembre 1977.) — Testo vigente | Portale Normativo