Protocollo
Art. 61
Definizione e campo di applicazione
In vigore dal 28 dic 1985
Definizione e campo di applicazione
Ai fini del presente Protocollo:
a) con l'espressione "protezione civile" si intende l'assolvimento di alcuni o di tutti i compiti umanitari qui di seguito elencati, che sono destinati a proteggere la popolazione civile dai pericoli delle ostilità o delle calamità, e ad aiutarla a superare gli effetti immediati, nonché ad assicurare le condizioni necessarie alla sopravvivenza. Tali compiti sono i seguenti:
i) servizio di allarme;
ii) sgombero;
iii) organizzazione di ricoveri;
iv) messa in opera di misure di oscuramento;
v) salvataggio;
vi) servizi sanitari, inclusi i primi soccorsi, e assistenza religiosa;
vii) lotta contro gli incendi;
viii) individuazione e segnalamento delle zone pericolose;
ix) decontaminazione e altre misure analoghe di protezione;
x) alloggiamenti e approvvigionamenti d'urgenza;
xi) aiuto in caso di urgenza per il ristabilimento e il mantenimento dell'ordine nelle zone sinistrate;
xii) ristabilimento urgente dei servizi di pubblica utilità indispensabili;
xiii) trasporti funebri urgenti;
xiv) assistenza per la salvaguardia dei beni essenziali alla sopravvivenza;
xv) attività complementari necessarie all'assolvimento di uno qualsiasi dei compiti sopra elencati, i quali comprendono la pianificazione e l'organizzazione, ma non si limitano solo ad esse;
b) con l'espressione "organismi di protezione civile", si intendono gli stabilimenti e altre unità creati o autorizzati dalle autorità competenti di una Parte in conflitto per svolgere uno qualsiasi dei compiti menzionati nel comma a, ed esclusivamente assegnati e impiegati per tali compiti;
c) con il termine "personale" degli organismi di protezione civile si intendono le persone che una Parte in conflitto assegna esclusivamente all'assolvimento dei compiti elencati nel comma a, compreso il personale destinato esclusivamente all'amministrazione di detti organismi dall'autorità competente di detta Parte;
d) con il termine "materiale" degli organismi di protezione civile si intendono l'equipaggiamento, gli approvvigionamenti e i mezzi di trasporto che detti organismi utilizzano per l'assolvimento dei compiti elencati nel comma a.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1985-12-11;762#art-p-61