Protocollo
Art. 65
Cessazione della protezione
In vigore dal 28 dic 1985
Cessazione della protezione
1. La protezione cui hanno diritto gli organismi civili di protezione civile, il personale, gli edifici, i ricoveri e il materiale loro pertinenti, potrà cessare soltanto nel caso che essi commettano o siano utilizzati per commettere, al di fuori dei loro compiti specifici, atti dannosi per il nemico. In ogni caso, la protezione cesserà soltanto dopo una intimazione che, avendo fissato, ogni volta che occorra, un termine ragionevole, sia rimasta senza effetto.
2. Non saranno considerati come atti dannosi per il nemico:
a) il fatto di svolgere compiti di protezione civile sotto la direzione di autorità militari;
b) il fatto che il personale civile di protezione civile cooperi con il personale militare nell'assolvimento di compiti di protezione civile, o che alcuni militari siano aggregati a organismi civili di protezione civile;
c) il fatto che l'assolvimento dei compiti di protezione civile possa incidentalmente essere profittevole per delle vittime militari, in particolare per quelle che sono fuori combattimento.
3. Nemmeno sarà considerato come atto dannoso per il nemico il porto di armi leggere individuali da parte del personale civile di protezione civile ai fini del mantenimento dell'ordine o della propria protezione. Tuttavia, nelle zone in cui si svolgono o si ritiene che debbano svolgersi combattimenti terrestri, le Parti in conflitto adotteranno misure appropriate per limitare dette armi alle armi corte, quali le pistole o rivoltelle, allo scopo di facilitare la distinzione fra il personale della protezione civile e i combattenti. Ma anche se il personale della protezione civile porta altre armi leggere individuali in dette zone, esso dovrà essere rispettato e protetto non appena sarà stato riconosciuto come tale.
4. Il fatto che gli organismi civili della protezione civile siano militarmente organizzati, nonché il carattere obbligatorio del servizio richiesto al loro personale, non priverà detti organismi della protezione conferita con il presente Capitolo.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1985-12-11;762#art-p-65