Protocollo

Art. 66

Identificazione

In vigore dal 28 dic 1985
Identificazione 1. Ciascuna Parte in conflitto procurerà che i propri organismi di protezione civile, il personale, gli edifici e il materiale loro pertinenti possano essere identificati quando sono esclusivamente impiegati per l'assolvimento di compiti di protezione civile. I ricoveri messi a disposizione della popolazione civile dovrebbero essere identificabili in modo analogo. 2. Ciascuna Parte in conflitto procurerà del pari di adottare e mettere in opera metodi e procedure che permettano di identificare i ricoveri civili, nonché il personale, gli edifici e il materiale della protezione civile che usano il segno distintivo internazionale della protezione civile. 3. Nei territori occupati e nelle zone in cui si svolgono o si ritiene che debbano svolgersi dei combattimenti, il personale civile della protezione civile si farà riconoscere, come regola generale, per mezzo del segno distintivo internazionale della protezione civile e di una carta d'identità attestante il suo statuto. 4. Il segno internazionale della protezione civile consiste in un triangolo equilatero blu su fondo arancio quando è utilizzato per la protezione degli organismi di protezione civile, degli edifici, del personale e del materiale loro pertinenti, o per la protezione dei ricoveri civili. 5. Oltre al segno distintivo, le. Parti in conflitto potranno mettersi d'accordo sull'uso di segnali distintivi per fini di identificazione dei servizi di protezione civile. 6. L'applicazione delle disposizioni dei paragrafi da 1 a 4 è regolata dal Capitolo V dell'Allegato I al presente Protocollo. 7. In tempo di pace, il segno descritto nel paragrafo 4 potrà, con il consenso delle autorità nazionali competenti, essere usato per identificare i servizi di protezione civile. 8. Le Alte Parti contraenti e le Parti in conflitto adotteranno le misure necessarie per controllare l'uso del segno distintivo internazionale della protezione civile, e per prevenirne e reprimerne l'uso indebito. 9. L'identificazione del personale sanitario e religioso, delle unità sanitarie e dei mezzi di trasporto sanitario della protezione civile è regolata dall'.
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urn:nir:stato:legge:1985-12-11;762#art-p-66

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Identificazione (Art. 66 Ratifica ed esecuzione del I protocollo addizionale alle convenzioni di Ginevra del 12 agosto 1949, relativo alla protezione delle vittime dei conflitti armati internazionali, e del II protocollo addizionale alle convenzioni stesse, relativo alla protezione delle vittime dei conflitti armati non internazionali, con atto finale, adottati a Ginevra l'8 giugno 1977 dalla conferenza per la riaffermazione e lo sviluppo del diritto internazionale umanitario applicabile nei conflitti armati e aperti alla firma a Berna il 12 dicembre 1977.) — Testo vigente | Portale Normativo