ProtocolloTitolo II

Art. 18

Identificazione

In vigore dal 28 dic 1985
Identificazione 1. Ciascuna Parte in conflitto farà in modo che sia il personale sanitario e religioso che le unità e i mezzi di trasporto sanitari, possano essere identificati. 2. Ciascuna Parte in conflitto procurerà anche di adottare e attuare metodi e procedure che permettano di identificare le unità e i mezzi di trasporto sanitari che utilizzano il segno distintivo e dei segnali distintivi. 3. Nel territorio occupato e nelle zone in cui si svolgono o si ritiene che possano svolgersi dei combattimenti, il personale sanitario civile e il personale religioso civile si faranno riconoscere per mezzo del segno distintivo e di una carta d'identità che attesti il loro statuto. 4. Con il consenso dell'autorità competente, le unità e i mezzi di trasporto sanitari dovranno portare il segno distintivo. Le navi e imbarcazioni indicate nell' del presente Protocollo saranno contrassegnate in conformità delle disposizioni della II Convenzione. 5. Oltre al segno distintivo, una Parte in conflitto potrà, in conformità del Capitolo III dell'Allegato I al presente Protocollo, autorizzare l'uso di segnali distintivi per permettere l'identificazione delle unità e mezzi di trasporto sanitari. A titolo eccezionale, nei casi particolari previsti nel detto Capitolo, i mezzi di trasporto sanitario potranno usare i segnali distintivi senza esporre il segno distintivo. 6. L'esecuzione delle disposizioni dei paragrafi 1 a 5 è regolata dai Capitoli I a III dell'Allegato I al presente Protocollo. I segnali descritti nel Capitolo III di detto Allegato per uso esclusivo delle unità e mezzi di trasporto sanitari, potranno essere usati, salvo le eccezioni previste nel detto Capitolo, soltanto per permettere l'identificazione delle unità e mezzi di trasporto sanitari. 7. Le disposizioni del presente articolo non ammettono, in tempo di pace, un uso del segno distintivo più ampio di quello previsto nell' della I Convenzione. 8. Le disposizioni delle Convenzioni e del presente Protocollo relative al controllo dell'uso del segno distintivo e alla prevenzione e repressione del suo impiego abusivo, sono applicabili ai segnali distintivi.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:legge:1985-12-11;762#art-p-18

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo
Identificazione (Art. 18 Ratifica ed esecuzione del I protocollo addizionale alle convenzioni di Ginevra del 12 agosto 1949, relativo alla protezione delle vittime dei conflitti armati internazionali, e del II protocollo addizionale alle convenzioni stesse, relativo alla protezione delle vittime dei conflitti armati non internazionali, con atto finale, adottati a Ginevra l'8 giugno 1977 dalla conferenza per la riaffermazione e lo sviluppo del diritto internazionale umanitario applicabile nei conflitti armati e aperti alla firma a Berna il 12 dicembre 1977.) — Testo vigente | Portale Normativo