ProtocolloTitolo II

Art. 13

Cessazione della protezione delle unità sanitarie civili

In vigore dal 28 dic 1985
Cessazione della protezione delle unità sanitarie civili 1. La protezione dovuta alle unità sanitarie civili potrà cessare solo nel caso in cui esse siano utilizzate per commettere, al di fuori della loro missione umanitaria, atti dannosi per il nemico. Tuttavia, la protezione cesserà soltanto dopo una intimazione che, avendo fissato, ogni volta che occorra, un termine ragionevole, sia rimasta senza effetto. 2. Non saranno considerati atti dannosi per il nemico: a) il fatto che il personale dell'unità sia dotato di armi leggere individuali per la propria difesa o per quella dei feriti e dei malati ad esso affidati; b) il fatto che l'unità sia protetta da un picchetto, da sentinelle o da una scorta; c) il fatto che si trovino nell'unità armi portatili e munizioni ritirate ai feriti e ai malati e non ancora versate al servizio competente; d) il fatto che appartenenti alle forze armate o altri combattenti si trovino in dette unità per ragioni mediche.
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Cessazione della protezione delle unità sanitarie civili (Art. 13 Ratifica ed esecuzione del I protocollo addizionale alle convenzioni di Ginevra del 12 agosto 1949, relativo alla protezione delle vittime dei conflitti armati internazionali, e del II protocollo addizionale alle convenzioni stesse, relativo alla protezione delle vittime dei conflitti armati non internazionali, con atto finale, adottati a Ginevra l'8 giugno 1977 dalla conferenza per la riaffermazione e lo sviluppo del diritto internazionale umanitario applicabile nei conflitti armati e aperti alla firma a Berna il 12 dicembre 1977.) — Testo vigente | Portale Normativo