ProtocolloTitolo II

Art. 17

Ruolo della popolazione civile e delle società di soccorso

In vigore dal 28 dic 1985
Ruolo della popolazione civile e delle società di soccorso 1. La popolazione civile dovrà rispettare i feriti, malati e naufraghi, anche se essi appartengono alla Parte avversaria, e non compiere contro di essi atto di violenza alcuno. La popolazione civile e le società di soccorso quali le Società nazionali della Croce Rossa (Mezzaluna Rossa, Leone e Sole Rosso) saranno autorizzate, anche nelle regioni invase o occupate, a raccogliere detti feriti, malati e naufraghi e a prodigare loro cure, anche di propria iniziativa. Nessuno sarà molestato, perseguito, condannato o punito per tali atti umanitari. 2. Le Parti in conflitto potranno fare appello alla popolazione civile e alle società di soccorso indicate nel paragrafo 1 per raccogliere e curare i feriti, malati e naufraghi, e per ricercare i morti e indicare i luoghi in cui questi si trovano; esse accorderanno la protezione e le facilitazioni necessarie a chi avrà risposto a un tale appello. Nel caso in cui la Parte avversaria prenda o riprenda il controllo della regione, essa manterrà in vigore detta protezione e dette facilitazioni fino a che saranno necessarie.
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urn:nir:stato:legge:1985-12-11;762#art-p-17

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Ruolo della popolazione civile e delle società di soccorso (Art. 17 Ratifica ed esecuzione del I protocollo addizionale alle convenzioni di Ginevra del 12 agosto 1949, relativo alla protezione delle vittime dei conflitti armati internazionali, e del II protocollo addizionale alle convenzioni stesse, relativo alla protezione delle vittime dei conflitti armati non internazionali, con atto finale, adottati a Ginevra l'8 giugno 1977 dalla conferenza per la riaffermazione e lo sviluppo del diritto internazionale umanitario applicabile nei conflitti armati e aperti alla firma a Berna il 12 dicembre 1977.) — Testo vigente | Portale Normativo