ProtocolloSez. II

Art. 71

Personale che partecipa alle azioni di soccorso

In vigore dal 28 dic 1985
Personale che partecipa alle azioni di soccorso 1. In caso di necessità, l'assistenza fornita in qualsiasi azione di soccorso potrà comprendere del personale di soccorso, in particolare per il trasporto e la distribuzione degli invii; la partecipazione di detto personale sarà soggetta al gradimento della Parte sul cui territorio esso svolgerà la propria attività. 2. Detto personale sarà rispettato e protetto. 3. La Parte che riceve invii di soccorso darà, nel miglior modo possibile, assistenza al personale menzionato nel paragrafo 1 nell'assolvimento della propria missione di soccorso. Le attività di detto personale di soccorso potranno essere limitate, e i suoi spostamenti potranno essere temporaneamente sottoposti a restrizioni, soltanto nel caso di necessità militare imperiosa. 4. In nessuna circostanza il personale di soccorso potrà eccedere dai limiti della propria missione stabiliti dal presente Protocollo. Esso dovrà, in particolare, tener conto delle esigenze di sicurezza della Parte sul cui territorio presta i propri servigi. Si potrà porre fine alla missione di un qualsiasi membro del personale di soccorso che non rispetti dette condizioni.
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Personale che partecipa alle azioni di soccorso (Art. 71 Ratifica ed esecuzione del I protocollo addizionale alle convenzioni di Ginevra del 12 agosto 1949, relativo alla protezione delle vittime dei conflitti armati internazionali, e del II protocollo addizionale alle convenzioni stesse, relativo alla protezione delle vittime dei conflitti armati non internazionali, con atto finale, adottati a Ginevra l'8 giugno 1977 dalla conferenza per la riaffermazione e lo sviluppo del diritto internazionale umanitario applicabile nei conflitti armati e aperti alla firma a Berna il 12 dicembre 1977.) — Testo vigente | Portale Normativo