Protocollo
Art. 76
Protezione delle donne
In vigore dal 28 dic 1985
Protezione delle donne
1. Le donne saranno oggetto di un particolare rispetto e saranno protette, specialmente contro la violenza carnale, la prostituzione forzata e ogni altra forma di offesa al pudore.
2. I casi delle donne incinte e delle madri di fanciulli in tenera età che dipendono da esse, che siano arrestate, detenute o internate per motivi connessi con il conflitto armato, saranno esaminati con priorità assoluta.
3. Le Parti in conflitto cureranno il più possibile di evitare che la pena di morte sia pronunciata contro le donne incinte o le madri di fanciulli in tenera età che dipendono da esse, per reati connessi con il conflitto armato. Non saranno eseguite condanne a morte irrogate a dette donne per tali reati.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1985-12-11;762#art-p-76