ProtocolloTitolo V

Art. 80

Misure esecutive

In vigore dal 28 dic 1985
Misure esecutive 1. Le Alte Parti contraenti e le Parti in conflitto adotteranno senza indugio, tutte le misure necessarie per eseguire gli obblighi che loro incombono in virtù delle Convenzioni e del presente Protocollo. 2. Le Alte Parti contraenti e le Parti in conflitto daranno gli ordini e le istruzioni atti ad assicurare il rispetto delle Convenzioni e del presente Protocollo, e ne sorveglieranno l'esecuzione.
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Misure esecutive (Art. 80 Ratifica ed esecuzione del I protocollo addizionale alle convenzioni di Ginevra del 12 agosto 1949, relativo alla protezione delle vittime dei conflitti armati internazionali, e del II protocollo addizionale alle convenzioni stesse, relativo alla protezione delle vittime dei conflitti armati non internazionali, con atto finale, adottati a Ginevra l'8 giugno 1977 dalla conferenza per la riaffermazione e lo sviluppo del diritto internazionale umanitario applicabile nei conflitti armati e aperti alla firma a Berna il 12 dicembre 1977.) — Testo vigente | Portale Normativo