Protocollo

Art. 78

Sgombero dei fanciulli

In vigore dal 28 dic 1985
Sgombero dei fanciulli 1. Nessuna Parte in conflitto procederà allo sgombero, verso un paese straniero, di fanciulli che non siano propri cittadini, salvo che si tratti di uno sgombero temporaneo reso necessario da ragioni imperiose attinenti alla salute o al trattamento medico dei fanciulli o, eccettuato il territorio occupato, alla loro sicurezza. Quando sia possibile prendere contatto con i genitori o i tutori, si chiederà il loro consenso scritto per detto sgombero. Se ciò non è possibile, si chiederà il consenso scritto per tale sgombero alle persone cui la legge o la consuetudine attribuisce in via principale la custodia dei fanciulli. Ogni sgombero di tale natura sarà controllato dalla Potenza protettrice d'intesa con le Parti interessate, ossia la Parte che procede allo sgombero, la Parte che riceve i fanciulli e le Parti in cui cittadini sono sgomberati. In ciascun caso, tutte le Parti in conflitto adotteranno le maggiori precauzioni possibili per evitare di compromettere lo sgombero. 2. Quando si procede ad uno sgombero nelle condizioni di cui al paragrafo 1, dovrà essere assicurata nel modo più continuo possibile l'educazione di ciascun fanciullo sgomberato, inclusa l'educazione religiosa e morale desiderata dai genitori. 3. Allo scopo di facilitare il ritorno nelle loro famiglie e nel loro paese dei fanciulli sgomberati conformemente alle disposizioni del presente articolo, le autorità della Parte che procede allo sgombero e, quando opportuno, le autorità del paese ospitante, compileranno, per ciascun fanciullo, una scheda corredata di fotografia che faranno pervenire all'Agenzia centrale di ricerche del Comitato internazionale della Croce Rossa. La scheda recherà, sempre che ciò sia possibile e non rischi di recare pregiudizio al fanciullo, le seguenti informazioni: a) il cognome o i cognomi del fanciullo; b) il nome o i nomi del fanciullo; c) il sesso del fanciullo; d) il luogo e la data di nascita (o, se la data non è nota, l'età approssimativa); e) il cognome e il nome del padre; f) il cognome e il nome della madre ed eventualmente il suo cognome da ragazza; g) i parenti prossimi del fanciullo; h) la nazionalità del fanciullo; i) la lingua materna del fanciullo e ogni altra lingua da lui parlata; j) l'indirizzo della famiglia del fanciullo; k) qualsiasi numero d'identificazione attribuito al fanciullo; l) lo stato di salute del fanciullo; m) il gruppo sanguigno del fanciullo; n) eventuali segni particolari; o) la data e il luogo ove il fanciullo è stato trovato; p) la data in cui e il luogo dove il fanciullo ha lasciato il proprio paese; q) eventuale religione del fanciullo; r) l'indirizzo attuale del fanciullo nel paese ospitante; s) se il fanciullo muore prima del suo ritorno, la data, il luogo e le circostanze della morte, e il luogo della sua inumazione.
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urn:nir:stato:legge:1985-12-11;762#art-p-78

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Sgombero dei fanciulli (Art. 78 Ratifica ed esecuzione del I protocollo addizionale alle convenzioni di Ginevra del 12 agosto 1949, relativo alla protezione delle vittime dei conflitti armati internazionali, e del II protocollo addizionale alle convenzioni stesse, relativo alla protezione delle vittime dei conflitti armati non internazionali, con atto finale, adottati a Ginevra l'8 giugno 1977 dalla conferenza per la riaffermazione e lo sviluppo del diritto internazionale umanitario applicabile nei conflitti armati e aperti alla firma a Berna il 12 dicembre 1977.) — Testo vigente | Portale Normativo