Art. 80 · Misure esecutive
ProtocolloTitolo V

Art. 80

86 / 145

Misure esecutive

In vigore dal 28 dic 1985
Misure esecutive 1. Le Alte Parti contraenti e le Parti in conflitto adotteranno senza indugio, tutte le misure necessarie per eseguire gli obblighi che loro incombono in virtù delle Convenzioni e del presente Protocollo. 2. Le Alte Parti contraenti e le Parti in conflitto daranno gli ordini e le istruzioni atti ad assicurare il rispetto delle Convenzioni e del presente Protocollo, e ne sorveglieranno l'esecuzione.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:legge:1985-12-11;762#art-p-80