Protocollo›Titolo V
Art. 80
86 / 145Misure esecutive
In vigore dal 28 dic 1985
Misure esecutive
1. Le Alte Parti contraenti e le Parti in conflitto adotteranno senza indugio, tutte le misure necessarie per eseguire gli obblighi che loro incombono in virtù delle Convenzioni e del presente Protocollo.
2. Le Alte Parti contraenti e le Parti in conflitto daranno gli ordini e le istruzioni atti ad assicurare il rispetto delle Convenzioni e del presente Protocollo, e ne sorveglieranno l'esecuzione.
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