ProtocolloTitolo V

Art. 83

Diffusione

In vigore dal 28 dic 1985
Diffusione 1. Le Alte Parti contraenti si impegnano a diffondere il più largamente possibile, in tempo di pace come in periodo di conflitto armato, le Convenzioni e il presente Protocollo nei rispettivi paesi, in particolare a includerne lo studio nei programmi d'istruzione militare e a incoraggiarne lo studio da parte della popolazione civile, in modo tale che detti strumenti siano conosciuti dalle forze armate e dalla popolazione civile. 2. Le autorità militari o civili che, in periodo di conflitto armato, assumessero responsabilità nell'applicazione delle Convenzioni e del presente Protocollo, dovranno avere una piena conoscenza di tali strumenti.
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urn:nir:stato:legge:1985-12-11;762#art-p-83

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Diffusione (Art. 83 Ratifica ed esecuzione del I protocollo addizionale alle convenzioni di Ginevra del 12 agosto 1949, relativo alla protezione delle vittime dei conflitti armati internazionali, e del II protocollo addizionale alle convenzioni stesse, relativo alla protezione delle vittime dei conflitti armati non internazionali, con atto finale, adottati a Ginevra l'8 giugno 1977 dalla conferenza per la riaffermazione e lo sviluppo del diritto internazionale umanitario applicabile nei conflitti armati e aperti alla firma a Berna il 12 dicembre 1977.) — Testo vigente | Portale Normativo