Art. 83 · Diffusione
ProtocolloTitolo V

Art. 83

89 / 145

Diffusione

In vigore dal 28 dic 1985
Diffusione 1. Le Alte Parti contraenti si impegnano a diffondere il più largamente possibile, in tempo di pace come in periodo di conflitto armato, le Convenzioni e il presente Protocollo nei rispettivi paesi, in particolare a includerne lo studio nei programmi d'istruzione militare e a incoraggiarne lo studio da parte della popolazione civile, in modo tale che detti strumenti siano conosciuti dalle forze armate e dalla popolazione civile. 2. Le autorità militari o civili che, in periodo di conflitto armato, assumessero responsabilità nell'applicazione delle Convenzioni e del presente Protocollo, dovranno avere una piena conoscenza di tali strumenti.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:legge:1985-12-11;762#art-p-83