ProtocolloSez. II

Art. 86

Omissioni

In vigore dal 28 dic 1985
Omissioni 1. Le Alte Parti contraenti e le Parti in conflitto dovranno reprimere le infrazioni gravi, e prendere le misure necessarie per far cessare tutte le altre infrazioni alle Convenzioni o al presente Protocollo che risultino da una omissione contraria al dovere di agire. 2. Il fatto che una infrazione alle Convenzioni o al presente Protocollo sia stata commessa da un inferiore, non dispensa i superiori dalle loro responsabilità penali o disciplinari, a seconda dei casi, se sapevano o erano in possesso di informazioni che permettevano loro di ritenere, nelle circostanze del momento, che l'inferiore stava commettendo o stava per commettere una tale infrazione, e se essi non hanno preso tutte le misure praticamente possibili in loro potere per impedire o reprimere l'infrazione stessa.
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urn:nir:stato:legge:1985-12-11;762#art-p-86

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Omissioni (Art. 86 Ratifica ed esecuzione del I protocollo addizionale alle convenzioni di Ginevra del 12 agosto 1949, relativo alla protezione delle vittime dei conflitti armati internazionali, e del II protocollo addizionale alle convenzioni stesse, relativo alla protezione delle vittime dei conflitti armati non internazionali, con atto finale, adottati a Ginevra l'8 giugno 1977 dalla conferenza per la riaffermazione e lo sviluppo del diritto internazionale umanitario applicabile nei conflitti armati e aperti alla firma a Berna il 12 dicembre 1977.) — Testo vigente | Portale Normativo