ProtocolloTitolo V

Art. 82

Consiglieri giuridici nelle forze armate

In vigore dal 28 dic 1985
Consiglieri giuridici nelle forze armate Le Alte Parti contraenti in ogni tempo, e le Parti in conflitto in periodo di conflitto armato cureranno che dei consiglieri giuridici siano disponibili, quando occorra, per consigliare i comandanti militari di livello appropriato circa l'applicazione delle Convenzioni e del presente Protocollo, e circa l'insegnamento appropriato da impartire in materia alle forze armate.
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urn:nir:stato:legge:1985-12-11;762#art-p-82

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