Protocollo›Titolo V
Art. 82
Consiglieri giuridici nelle forze armate
In vigore dal 28 dic 1985
Consiglieri giuridici nelle forze armate
Le Alte Parti contraenti in ogni tempo, e le Parti in conflitto in periodo di conflitto armato cureranno che dei consiglieri giuridici siano disponibili, quando occorra, per consigliare i comandanti militari di livello appropriato circa l'applicazione delle Convenzioni e del presente Protocollo, e circa l'insegnamento appropriato da impartire in materia alle forze armate.
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