Art. 79
Misure di protezione dei giornalisti
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:legge:1985-12-11;762#art-p-79
Misure di protezione dei giornalisti
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
urn:nir:stato:legge:1985-12-11;762#art-p-79
I giornalisti impegnati in missioni professionali pericolose nelle zone di conflitto armato sono considerati e protetti a tutti gli effetti come persone civili. Questa protezione spetta loro a patto che non compiano azioni contrarie allo statuto di persona civile, fermo restando lo statuto speciale per i corrispondenti di guerra accreditati presso le forze armate. Per attestare la propria qualifica, i giornalisti possono ottenere una specifica carta d'identità rilasciata dal governo dello Stato di cittadinanza, di residenza o in cui ha sede l'organo di stampa da cui dipendono.
La norma mira a garantire la tutela e la salvaguardia dei giornalisti che operano in zone di conflitto armato, riconoscendo loro lo status di persone civili.
Si applica ai giornalisti che svolgono missioni professionali in zone di conflitto armato, ai corrispondenti di guerra accreditati e ai governi competenti al rilascio della carta d'identità.
Un reporter inviato da una testata giornalistica in una zona di guerra ottiene la speciale carta d'identità dalle autorità del proprio Paese. Durante lo svolgimento del suo lavoro di cronaca, egli non compie atti ostili e beneficia quindi della protezione riservata ai civili.
Scheda esplicativa redatta a partire dal testo della norma. Non sostituisce una consulenza legale; per gli effetti fa fede il testo ufficiale.