Protocollo

Art. 79

Misure di protezione dei giornalisti

In vigore dal 28 dic 1985
Misure di protezione dei giornalisti 1. I giornalisti che svolgono missioni professionali pericolose nelle zone di conflitto armato saranno considerati come persone civili ai sensi dell' paragrafo 1. 2. Essi saranno protetti in quanto tali conformemente alle Convenzioni e al presente Protocollo, a condizione che si astengano da qualsiasi azione ledente il loro statuto di persone civili, e senza pregiudizio del diritto dei corrispondenti di guerra accreditati presso le forze armate, di beneficiare dello statuto previsto dall'A. 4) della III Convenzione. 3. Essi potranno ottenere una carta d'identità conforme al modello unito all'Allegato II del presente Protocollo. Tale carta, che sarà rilasciata dal governo dello Stato di cui sono cittadini o sul cui territorio risiedono, o nel quale si trova l'agenzia o l'organo di stampa che li impiega, attesterà la qualifica di giornalista del suo titolare.
Storico versioni

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urn:nir:stato:legge:1985-12-11;762#art-p-79

In sintesi

I giornalisti impegnati in missioni professionali pericolose nelle zone di conflitto armato sono considerati e protetti a tutti gli effetti come persone civili. Questa protezione spetta loro a patto che non compiano azioni contrarie allo statuto di persona civile, fermo restando lo statuto speciale per i corrispondenti di guerra accreditati presso le forze armate. Per attestare la propria qualifica, i giornalisti possono ottenere una specifica carta d'identità rilasciata dal governo dello Stato di cittadinanza, di residenza o in cui ha sede l'organo di stampa da cui dipendono.

Perché esiste questa norma

La norma mira a garantire la tutela e la salvaguardia dei giornalisti che operano in zone di conflitto armato, riconoscendo loro lo status di persone civili.

A chi si applica

Si applica ai giornalisti che svolgono missioni professionali in zone di conflitto armato, ai corrispondenti di guerra accreditati e ai governi competenti al rilascio della carta d'identità.

Esempio pratico

Un reporter inviato da una testata giornalistica in una zona di guerra ottiene la speciale carta d'identità dalle autorità del proprio Paese. Durante lo svolgimento del suo lavoro di cronaca, egli non compie atti ostili e beneficia quindi della protezione riservata ai civili.

Domande frequenti

Come vengono considerati i giornalisti nelle zone di conflitto armato?Vengono considerati come persone civili e beneficiano della relativa protezione prevista dalle Convenzioni e dal Protocollo.
A quale condizione i giornalisti mantengono la protezione di persone civili?Mantengono la protezione a condizione che si astengano da qualsiasi azione che possa ledere il loro statuto di persone civili.
Chi può rilasciare la carta d'identità che attesta la qualifica di giornalista?La carta può essere rilasciata dal governo dello Stato di cui il giornalista è cittadino, in cui risiede o in cui ha sede l'agenzia o organo di stampa che lo impiega.

Termini chiave

Scheda esplicativa redatta a partire dal testo della norma. Non sostituisce una consulenza legale; per gli effetti fa fede il testo ufficiale.

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