ProtocolloSez. II

Art. 88

Assistenza giudiziaria in materia penale

In vigore dal 28 dic 1985
Assistenza giudiziaria in materia penale 1. Le Alte Parti contraenti si presteranno la maggiore assistenza giudiziaria possibile in qualsiasi procedura relativa alle infrazioni gravi alle Convenzioni o al presente Protocollo. 2. Con riserva dei diritti e degli obblighi stabiliti dalle Convenzioni e dall' paragrafo 1 del presente Protocollo, e quando le circostanze lo permettono, le Alte Parti contraenti coopereranno in materia di estrazione. Esse prenderanno in debita considerazione la richiesta dello Stato sul cui territorio è avvenuta l'infrazione allegata. 3. In tutti i casi, la legge applicabile sarà quella dell'Alta Parte che riceve la richiesta. Tuttavia, le disposizioni dei paragrafi precedenti non incidono sugli obblighi derivanti dalle disposizioni di qualsiasi altro trattato di carattere bilaterale o multilaterale che regoli o regolerà, in tutto o in parte, il campo dell'assistenza giudiziaria in materia penale.
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Assistenza giudiziaria in materia penale (Art. 88 Ratifica ed esecuzione del I protocollo addizionale alle convenzioni di Ginevra del 12 agosto 1949, relativo alla protezione delle vittime dei conflitti armati internazionali, e del II protocollo addizionale alle convenzioni stesse, relativo alla protezione delle vittime dei conflitti armati non internazionali, con atto finale, adottati a Ginevra l'8 giugno 1977 dalla conferenza per la riaffermazione e lo sviluppo del diritto internazionale umanitario applicabile nei conflitti armati e aperti alla firma a Berna il 12 dicembre 1977.) — Testo vigente | Portale Normativo