Protocollo›Sez. III
Art. 73
Rifugiati e apolidi
In vigore dal 28 dic 1985
Rifugiati e apolidi
Le persone che, prima dell'inizio delle ostilità, sono considerate come apolidi o rifugiati ai sensi degli strumenti internazionali pertinenti eccettuati dalle Parti interessate, o della legislazione nazionale dello Stato ospitante o di residenza, saranno in ogni circostanza e senza alcuna distinzione di carattere sfavorevole, persone protette ai sensi dei Titoli I e III della IV Convenzione.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1985-12-11;762#art-p-73