ProtocolloSez. III

Art. 73

Rifugiati e apolidi

In vigore dal 28 dic 1985
Rifugiati e apolidi Le persone che, prima dell'inizio delle ostilità, sono considerate come apolidi o rifugiati ai sensi degli strumenti internazionali pertinenti eccettuati dalle Parti interessate, o della legislazione nazionale dello Stato ospitante o di residenza, saranno in ogni circostanza e senza alcuna distinzione di carattere sfavorevole, persone protette ai sensi dei Titoli I e III della IV Convenzione.
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urn:nir:stato:legge:1985-12-11;762#art-p-73

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Rifugiati e apolidi (Art. 73 Ratifica ed esecuzione del I protocollo addizionale alle convenzioni di Ginevra del 12 agosto 1949, relativo alla protezione delle vittime dei conflitti armati internazionali, e del II protocollo addizionale alle convenzioni stesse, relativo alla protezione delle vittime dei conflitti armati non internazionali, con atto finale, adottati a Ginevra l'8 giugno 1977 dalla conferenza per la riaffermazione e lo sviluppo del diritto internazionale umanitario applicabile nei conflitti armati e aperti alla firma a Berna il 12 dicembre 1977.) — Testo vigente | Portale Normativo