Art. 73 · Rifugiati e apolidi
ProtocolloSez. III

Art. 73

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Rifugiati e apolidi

In vigore dal 28 dic 1985
Rifugiati e apolidi Le persone che, prima dell'inizio delle ostilità, sono considerate come apolidi o rifugiati ai sensi degli strumenti internazionali pertinenti eccettuati dalle Parti interessate, o della legislazione nazionale dello Stato ospitante o di residenza, saranno in ogni circostanza e senza alcuna distinzione di carattere sfavorevole, persone protette ai sensi dei Titoli I e III della IV Convenzione.
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