Protocollo
Art. 59
Località non difese
In vigore dal 28 dic 1985
Località non difese
1. È vietato alle Parti in conflitto di attaccare, con qualsiasi mezzo, località non difese.
2. Le autorità competenti di una Parte in conflitto potranno dichiarare località non difesa ogni luogo abitato che si trovi in prossimità o all'interno di una zona in cui le forze armate sono in contatto e che sia aperta all'occupazione ad opera di una Parte avversaria. Una tale località dovrà rispondere alle seguenti condizioni:
a) tutti i combattenti, nonché le armi e il materiale militare mobili dovranno essere stati sgomberati;
b) non sarà fatto uso ostile delle installazioni o degli stabilimenti militari fissi;
c) le autorità e la popolazione non commetteranno atti di ostilità;
d) non sarà svolta alcuna attività in appoggio a operazioni militari.
3. La presenza, in detta località, di persone protette in modo speciale dalle Convenzioni e dal presente Protocollo, e di forze di polizia trattenute al solo scopo di mantenere l'ordine pubblico, non è contraria alle condizioni poste dal paragrafo 2.
4. La dichiarazione fatta in virtù del paragrafo 2 sarà indirizzata alla Parte avversaria e stabilirà e indicherà, nel modo più preciso possibile, i confini della località non difesa. La Parte in conflitto che riceve la dichiarazione ne accuserà ricevuta e tratterà la località come località non difesa, salvo che le condizioni poste dal paragrafo 2 non siano effettivamente soddisfatte, nel qual caso essa ne informerà senza indugio la Parte che avrà fatto la dichiarazione. Anche quando le condizioni poste dal paragrafo 2 non sono soddisfatte, la località continuerà a beneficiare della protezione prevista dalle altre disposizioni del presente Protocollo e dalle altre regole del diritto internazionale applicabile nei conflitti armati.
5. Le Parti in conflitto potranno stabilire accordi per la creazione di località non difese, anche se dette località non riuniscono le condizioni poste dal paragrafo 2. L'accordo dovrebbe stabilire e indicare, nel modo più preciso possibile, i confini della località non difesa; se necessario, potrà fissare le modalità di controllo.
6. La Parte in potere nella quale si trova la località oggetto di un tale accordo dovrà contrassegnarla, per quanto possibile, con distintivi da concordare con l'altra Parte, che dovranno essere collocati in luoghi dove siano chiaramente visibili, specialmente lungo il perimetro e ai confini della località, e sulle strade principali.
7. Una località perderà lo statuto di località non difesa quando non riunirà più le condizioni poste dal paragrafo 2 o dall'accordo menzionato nel paragrafo 5. In tale eventualità, la località continuerà a beneficiare della protezione prevista dalle altre disposizioni del presente Protocollo e dalle altre regole del diritto internazionale applicabile nei conflitti armati.
Storico versioni
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