Protocollo
Art. 58
Precauzioni contro gli effetti degli attacchi
In vigore dal 28 dic 1985
Precauzioni contro gli effetti degli attacchi
In tutta la misura praticamente possibile, le Parti in conflitto:
a) senza pregiudizio dell' della IV Convenzione, faranno ogni sforzo per allontanare dalle vicinanze degli obiettivi militari la popolazione civile, le persone civili e i beni di carattere civile che si trovano sotto il loro controllo;
b) eviteranno di collocare obiettivi militari all'interno o in prossimità di zone densamente popolate;
c) prenderanno le altre precauzioni necessarie per proteggere contro i pericoli derivanti da operazioni militari la popolazione civile, le persone civili e i beni di carattere civile che si trovano sotto il loro controllo.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1985-12-11;762#art-p-58