Protocollo

Art. 58

Precauzioni contro gli effetti degli attacchi

In vigore dal 28 dic 1985
Precauzioni contro gli effetti degli attacchi In tutta la misura praticamente possibile, le Parti in conflitto: a) senza pregiudizio dell' della IV Convenzione, faranno ogni sforzo per allontanare dalle vicinanze degli obiettivi militari la popolazione civile, le persone civili e i beni di carattere civile che si trovano sotto il loro controllo; b) eviteranno di collocare obiettivi militari all'interno o in prossimità di zone densamente popolate; c) prenderanno le altre precauzioni necessarie per proteggere contro i pericoli derivanti da operazioni militari la popolazione civile, le persone civili e i beni di carattere civile che si trovano sotto il loro controllo.
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urn:nir:stato:legge:1985-12-11;762#art-p-58

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Precauzioni contro gli effetti degli attacchi (Art. 58 Ratifica ed esecuzione del I protocollo addizionale alle convenzioni di Ginevra del 12 agosto 1949, relativo alla protezione delle vittime dei conflitti armati internazionali, e del II protocollo addizionale alle convenzioni stesse, relativo alla protezione delle vittime dei conflitti armati non internazionali, con atto finale, adottati a Ginevra l'8 giugno 1977 dalla conferenza per la riaffermazione e lo sviluppo del diritto internazionale umanitario applicabile nei conflitti armati e aperti alla firma a Berna il 12 dicembre 1977.) — Testo vigente | Portale Normativo