Art. 58
Precauzioni contro gli effetti degli attacchi
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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Prourn:nir:stato:legge:1985-12-11;762#art-p-58
Precauzioni contro gli effetti degli attacchi
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La disposizione stabilisce che le parti coinvolte in un conflitto devono adottare tutte le precauzioni praticabili per tutelare i civili e i beni civili sotto il loro controllo. In primo luogo, esse devono compiere ogni sforzo per allontanare la popolazione e i beni civili dalle aree vicine a obiettivi militari. Inoltre, devono evitare di posizionare installazioni o risorse militari all'interno o vicino a zone ad alta densità abitativa. Infine, le parti sono tenute ad adottare tutte le altre misure necessarie a salvaguardare civili e beni dai pericoli legati alle operazioni militari.
La norma mira a proteggere la popolazione civile, le persone e i beni civili dai rischi e dalle conseguenze dannose derivanti dalle operazioni belliche e dagli attacchi militari.
Si applica alle Parti in conflitto che hanno il controllo su popolazioni, persone civili o beni di carattere civile.
Durante un conflitto armato, un comando militare evita di allestire un deposito di munizioni o una postazione d'artiglieria all'interno di un quartiere residenziale affollato. Contestualmente, le autorità compiono ogni sforzo possibile per evacuare i residenti che abitano nelle immediate vicinanze di una base militare strategica.
Obbligo di fare ogni sforzo per allontanare civili e beni civili dagli obiettivi militari, evitare di collocare obiettivi militari in zone densamente popolate e prendere le precauzioni necessarie contro i pericoli delle operazioni militari; nessuna sanzione espressamente indicata nel testo.
Scheda esplicativa redatta a partire dal testo della norma. Non sostituisce una consulenza legale; per gli effetti fa fede il testo ufficiale.