Protocollo

Art. 56

Protezione delle opere e installazioni che racchiudono forze pericolose

In vigore dal 28 dic 1985
Protezione delle opere e installazioni che racchiudono forze pericolose 1. Le opere o installazioni che racchiudono forze pericolose, cioè le dighe di protezione o di ritenuta e le centrali nucleari per la produzione di energia elettrica, non saranno oggetto di attacchi, anche se costituiscono obiettivi militari, se tali attacchi possono provocare la liberazione di dette forze e causare, di conseguenza, gravi perdite alla popolazione civile. Gli altri obiettivi militari situati su o in prossimità di dette opere o installazioni non saranno oggetto di attacchi, se questi possono provocare la liberazione di forze pericolose e, di conseguenza, causare gravi perdite alla popolazione civile. 2. La protezione speciale contro gli attacchi prevista dal paragrafo 1 cesserà: a) nei riguardi delle dighe di protezione o di ritenuta, soltanto nel caso in cui esse siano utilizzate per scopi diversi dalla loro normale funzione e per l'appoggio regolare, importante e diretto a operazioni militari, e se tali attacchi sono il solo mezzo pratico per porre fine a detto appoggio; b) nei riguardi delle centrali nucleari per la produzione di energia elettrica, soltanto nel caso in cui esse forniscano corrente elettrica per l'appoggio regolare, importante e diretto a operazioni militari, e se tali attacchi sono il solo mezzo pratico per porre fine a detto appoggio; c) nei riguardi degli altri obiettivi militari situati su o in prossimità di dette opere o installazioni, soltanto nel caso in cui essi siano utilizzati per l'appoggio regolare, importante e diretto a operazioni militari, e se tali attacchi sono il solo mezzo pratico per porre fine a detto appoggio. 3. In tutti i casi, la popolazione civile e le persone civili continueranno a beneficiare di tutte le protezioni che sono loro attribuite dal diritto internazionale, incluse le misure di precauzione previste nell'. Se la protezione cessa e se una delle opere e installazioni o uno degli obiettivi militari menzionati nel paragrafo 1 viene attaccato, tutte le precauzioni praticamente possibili dovranno essere prese per evitare che le forze pericolose siano liberate. 4. È vietato di fare oggetto di rappresaglie una delle opere e installazioni o uno degli obiettivi militari menzionati nel paragrafo 1. 5. Le Parti in conflitto faranno di tutto per non collocare obiettivi militari in prossimità delle opere o installazioni menzionate nel paragrafo 1. Nondimeno, gli apprestamenti costruiti al solo scopo di difendere contro gli attacchi le opere o installazioni predette, sono autorizzati e non saranno essi stessi oggetto di attacchi, a condizione che non siano utilizzati nella condotta delle ostilità, salvo che per le azioni difensive necessarie per rispondere agli attacchi contro le opere o istallazioni protette, e nell'intesa che il loro armamento sia limitato alle armi che possono servire solo a respingere un'azione nemica contro le opere o installazioni protette. 6. Le Alte Parti contraenti e le Parti in conflitto sono insistentemente invitate a concludere fra di loro altri accordi per assicurare una protezione supplementare ai beni che racchiudono forze pericolose. 7. Per facilitare l'identificazione dei beni protetti dal presente articolo, le Parti in conflitto potranno contrassegnarle mediante un distintivo speciale consistente in un gruppo di tre cerchi di colore arancio vivo, disposti su uno stesso asse come specificato nell' dell'Allegato I al presente Protocollo. L'assenza di una tale segnaletica non dispensa in nulla le Parti in conflitto dagli obblighi derivanti dal presente articolo.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:legge:1985-12-11;762#art-p-56

In sintesi

Le dighe e le centrali nucleari non possono essere attaccate, anche se costituiscono obiettivi militari, se l'attacco rischia di liberare forze pericolose e causare gravi perdite tra i civili. Il divieto si estende anche agli altri obiettivi militari posti sopra o vicino a tali strutture. Questa protezione speciale viene meno solo se le strutture sono usate per un appoggio regolare, importante e diretto a operazioni militari e l'attacco è l'unico modo pratico per interrompere tale supporto. È sempre vietato compiere rappresaglie contro questi beni e, anche in caso di attacco legittimo, devono essere prese tutte le precauzioni possibili per non liberare le forze pericolose. Le parti possono inoltre contrassegnare queste installazioni con un distintivo speciale formato da tre cerchi arancione vivo su un unico asse.

Perché esiste questa norma

La norma mira a salvaguardare la popolazione civile dai disastri e dalle gravi perdite che deriverebbero dalla distruzione e dal rilascio incontrollato di forze distruttive racchiuse in specifiche strutture.

A chi si applica

Si applica alle Alte Parti contraenti e alle Parti coinvolte in un conflitto armato.

Esempio pratico

Durante un conflitto, uno Stato belligerante individua una centrale nucleare avversaria che alimenta anche una base nemica; le forze armate decidono di non bombardarla per evitare la fuoriuscita di radiazioni e una strage tra la popolazione circostante. Qualora la centrale venisse convertita quasi esclusivamente a supporto diretto delle operazioni militari e non ci fossero altre alternative per fermarla, un eventuale attacco dovrebbe comunque adottare ogni precauzione per impedire il rilascio di materiale radioattivo.

Adempimenti e conseguenze

Divieto assoluto di rappresaglie contro le strutture e gli obiettivi protetti; obbligo di non collocare obiettivi militari nelle vicinanze; obbligo di adottare tutte le precauzioni praticamente possibili per evitare la liberazione di forze pericolose in caso di attacco.

Domande frequenti

Quali strutture sono considerate opere o installazioni che racchiudono forze pericolose?Il testo individua espressamente le dighe di protezione o di ritenuta e le centrali nucleari per la produzione di energia elettrica.
È possibile difendere militarmente queste installazioni protette?Sì, sono autorizzati gli apprestamenti realizzati al solo scopo di difendere le opere dagli attacchi, purché abbiano armamenti limitati esclusivamente a respingere le azioni nemiche contro tali installazioni.
Come possono essere identificate e segnalate queste opere protette?Le Parti in conflitto possono contrassegnarle mediante un segno distintivo speciale costituito da un gruppo di tre cerchi di colore arancio vivo disposti sullo stesso asse.

Termini chiave

Scheda esplicativa redatta a partire dal testo della norma. Non sostituisce una consulenza legale; per gli effetti fa fede il testo ufficiale.

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