Art. 58 · Precauzioni contro gli effetti degli attacchi
Protocollo

Art. 58

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Precauzioni contro gli effetti degli attacchi

In vigore dal 28 dic 1985
Precauzioni contro gli effetti degli attacchi In tutta la misura praticamente possibile, le Parti in conflitto: a) senza pregiudizio dell' della IV Convenzione, faranno ogni sforzo per allontanare dalle vicinanze degli obiettivi militari la popolazione civile, le persone civili e i beni di carattere civile che si trovano sotto il loro controllo; b) eviteranno di collocare obiettivi militari all'interno o in prossimità di zone densamente popolate; c) prenderanno le altre precauzioni necessarie per proteggere contro i pericoli derivanti da operazioni militari la popolazione civile, le persone civili e i beni di carattere civile che si trovano sotto il loro controllo.
Storico versioni

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Pro

urn:nir:stato:legge:1985-12-11;762#art-p-58