Protocollo›Titolo III
Art. 41
Salvaguardia del nemico fuori combattimento
In vigore dal 28 dic 1985
Salvaguardia del nemico fuori combattimento
1. Nessuna persona di cui si riconosce o si deve riconoscere, tenuto conto delle circostanze, che è fuori combattimento, potrà essere oggetto di attacco.
2. È fuori combattimento qualsiasi persona:
a) che si trova in potere di una Parte avversaria,
b) che manifesta chiaramente l'intenzione di arrendersi, o
c) che ha perso conoscenza o è comunque in stato di incapacità a causa di ferite o malattia e, di conseguenza, impossibile a difendersi,
a condizione che, nei vari casi, essa si astenga da qualsiasi atto di ostilità e non tenti di evadere.
3. Quando persone che hanno diritto alla protezione prevista per i prigionieri di guerra sono cadute in mano di una Parte avversaria in condizioni eccezionali di combattimento che impediscono di sgomberarle come previsto nel Titolo III, Sezione I della III Convenzione, esse dovranno essere liberate e tutte le precauzioni possibili dovranno essere prese per garantire la loro sicurezza.
Storico versioni
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