Art. 41 · Salvaguardia del nemico fuori combattimento
ProtocolloTitolo III

Art. 41

82 / 145

Salvaguardia del nemico fuori combattimento

In vigore dal 28 dic 1985
Salvaguardia del nemico fuori combattimento 1. Nessuna persona di cui si riconosce o si deve riconoscere, tenuto conto delle circostanze, che è fuori combattimento, potrà essere oggetto di attacco. 2. È fuori combattimento qualsiasi persona: a) che si trova in potere di una Parte avversaria, b) che manifesta chiaramente l'intenzione di arrendersi, o c) che ha perso conoscenza o è comunque in stato di incapacità a causa di ferite o malattia e, di conseguenza, impossibile a difendersi, a condizione che, nei vari casi, essa si astenga da qualsiasi atto di ostilità e non tenti di evadere. 3. Quando persone che hanno diritto alla protezione prevista per i prigionieri di guerra sono cadute in mano di una Parte avversaria in condizioni eccezionali di combattimento che impediscono di sgomberarle come previsto nel Titolo III, Sezione I della III Convenzione, esse dovranno essere liberate e tutte le precauzioni possibili dovranno essere prese per garantire la loro sicurezza.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:legge:1985-12-11;762#art-p-41