Art. 20 · Divieto delle rappresaglie
ProtocolloTitolo II

Art. 20

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Divieto delle rappresaglie

In vigore dal 28 dic 1985
Divieto delle rappresaglie Le rappresaglie contro le persone e i beni protetti dal presente Titolo sono vietate.
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urn:nir:stato:legge:1985-12-11;762#art-p-20