ProtocolloTitolo II

Art. 10

Protezione e cure

In vigore dal 28 dic 1985
Protezione e cure 1. Tutti i feriti, malati e naufraghi, a qualsiasi Parte appartengono, saranno rispettati e protetti. 2. Saranno trattati, in ogni circostanza, con umanità e riceveranno, nella maggiore misura possibile e nei termini più brevi, le cure mediche richieste dalle loro condizioni. Fra di essi, non sarà fatta alcuna distinzione fondata su criteri diversi da quelli sanitari.
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urn:nir:stato:legge:1985-12-11;762#art-p-10

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Protezione e cure (Art. 10 Ratifica ed esecuzione del I protocollo addizionale alle convenzioni di Ginevra del 12 agosto 1949, relativo alla protezione delle vittime dei conflitti armati internazionali, e del II protocollo addizionale alle convenzioni stesse, relativo alla protezione delle vittime dei conflitti armati non internazionali, con atto finale, adottati a Ginevra l'8 giugno 1977 dalla conferenza per la riaffermazione e lo sviluppo del diritto internazionale umanitario applicabile nei conflitti armati e aperti alla firma a Berna il 12 dicembre 1977.) — Testo vigente | Portale Normativo