Protocollo›Titolo II
Art. 10
32 / 145Protezione e cure
In vigore dal 28 dic 1985
Protezione e cure
1. Tutti i feriti, malati e naufraghi, a qualsiasi Parte appartengono, saranno rispettati e protetti.
2. Saranno trattati, in ogni circostanza, con umanità e riceveranno, nella maggiore misura possibile e nei termini più brevi, le cure mediche richieste dalle loro condizioni. Fra di essi, non sarà fatta alcuna distinzione fondata su criteri diversi da quelli sanitari.
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