Protocollo›Titolo I
Art. 5
Designazione delle Potenze protettrici e del loro sostituto
In vigore dal 28 dic 1985
Designazione delle Potenze protettrici e del loro sostituto
1. È dovere delle Parti in un conflitto, fin dall'inizio del conflitto stesso, di assicurare il rispetto e l'esecuzione delle Convenzioni e del presente Protocollo mediante l'applicazione del sistema delle Potenze protettrici, incluse, fra l'altro, la designazione e l'accettazione di dette Potenze conformemente ai paragrafi seguenti. Le Potenze protettrici saranno incaricate di salvaguardare gli interessi delle Parti in conflitto.
2. Fin dall'inizio di una delle situazioni indicate nell', ciascuna delle Parti in conflitto designerà senza indugio una Potenza protettrice ai fini dell'applicazione delle Convenzioni e del presente Protocollo, e autorizzerà, del pari senza indugio e per gli stessi fini, l'attività di una Potenza protettrice che la Parte avversaria avrà designato e che essa avrà accettato come tale.
3. Se una Potenza protettrice non è stata designata o accettata all'inizio di una delle situazioni indicate nell', il Comitato internazionale della Croce Rossa, senza pregiudizio del diritto di qualsiasi altra organizzazione umanitaria di agire similmente, offrirà i propri buoni uffici alle Parti in conflitto in vista della designazione senza indugio di una Potenza protettrice che sia gradita alle Parti in conflitto. A tale scopo, il Comitato potrà, fra l'altro, chiedere a ciascuna Parte di rimettergli una lista di almeno cinque Stati che detta Parte giudichi idonei ad agire a suo nome in qualità di Potenza protettrice nei confronti di una Parte avversaria, e chiedere a ciascuna delle Parti avversarie di rimettergli una lista di almeno cinque Stati che essa sarebbe disposta ad accettare come Potenza protettrice dell'altra Parte.
Dette liste dovranno essere comunicate al Comitato entro due settimane dalla ricezione della richiesta; esso le confronterà e solleciterà l'accordo di qualsiasi Stato il cui nome figurerà sulle due liste.
4. Se, malgrado quanto precede, non ci fossero Potenze protettrici, le Parti in conflitto accetteranno senza indugio l'offerta eventualmente fatta dal Comitato internazionale della Croce Rossa o da qualsiasi altra organizzazione che offra tutte le garanzie di imparzialità e di efficacia, dopo le debite consultazioni con le dette Parti e tenuto conto dei risultati delle consultazioni stesse, per agire in qualità di sostituto. L'esercizio delle sue funzioni da parte di un tale sostituto sarà subordinato al consenso delle Parti in conflitto; queste ultime faranno di tutto per facilitare il compito del sostituto nell'assolvimento della sua missione in conformità delle Convenzioni e del presente Protocollo.
5. In conformità dell', la designazione e l'accettazione di Potenze protettrici ai fini dell'applicazione delle Convenzioni e del presente Protocollo non produrranno alcun effetto sullo statuto giuridico delle Parti in conflitto nè su quello di un qualsiasi territorio, incluso un territorio occupato.
6. Il mantenimento di relazioni diplomatiche fra le Parti in conflitto o il fatto di affidare ad uno Stato terzo la protezione degli interessi di una Parte e di quelli dei suoi cittadini conformemente alle regole del diritto internazionale concernente le relazioni diplomatiche non costituirà ostacolo alla designazione di Potenze protettrici ai fini dell'applicazione delle Convenzioni e del presente Protocollo.
7. Ogni volta che nel presente Protocollo si farà menzione della Potenza protettrice, tale menzione indicherà anche il sostituto.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:legge:1985-12-11;762#art-p-5