Protocollo›Titolo I
Art. 2
Definizioni
In vigore dal 28 dic 1985
Definizioni
Ai fini del presente Protocollo:
a) con le espressioni "I Convenzione", "II Convenzione", "III Convenzione" e "IV Convenzione" si intendono, rispettivamente, la Convenzione di Ginevra per migliorare la sorte dei feriti e dei malati delle forze armate in campagna, del 12 agosto 1949; la Convenzione di Ginevra per migliorare la sorte dei feriti, dei malati e dei naufraghi delle forze armate sul mare, del 12 agosto 1949; la Convenzione di Ginevra relativa al trattamento dei prigionieri di guerra, del 12 agosto 1949; la Convenzione di Ginevra relativa alla protezione delle persone civili in tempo di guerra, del 12 agosto 1949. Con l'espressione "le Convenzioni" si intendono le quattro Convenzioni di Ginevra del 12 agosto 1949 per la protezione delle vittime della guerra;
b) con l'espressione "Regole del diritto internazionale applicabile nei conflitti armati" si intendono le regole enunciate negli accordi internazionali ai quali partecipano le Parti in conflitto, nonché i principi e regole del diritto internazionale generalmente riconosciuti che sono applicabili ai conflitti armati;
c) con l'espressione "Potenza protettrice" si intende uno Stato neutrale o un altro Stato non Parte nel conflitto che, designato da una Parte nel conflitto e accettato dalla Parte avversaria, sia disposto a esercitare le funzioni assegnate alla Potenza protettrice ai sensi delle Convenzioni e del presente Protocollo;
d) con il termine "sostituto" si intende una organizzazione che sostituisce la Potenza protettrice conformemente all'.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1985-12-11;762#art-p-2