Protocollo›Titolo I
Art. 6
Personale qualificato
In vigore dal 28 dic 1985
Personale qualificato
1. Fin dal tempo di pace, le Alte Parti contraenti procureranno, con l'aiuto delle Società nazionali della Croce Rossa (Mezzaluna Rossa, Leone e Sole Rosso), di formare personale qualificato per facilitare l'applicazione delle Convenzioni e del presente Protocollo e, in particolare, le attività delle Potenze protettrici.
2. Il reclutamento e la formazione di detto personale rientrano nella competenza nazionale.
3. Il Comitato internazionale della Croce Rossa terrà a disposizione delle Alte Parti contraenti le liste delle persone in tal modo formate, che le Alte Parti contraenti avessero compilato e gli avessero a tal fine comunicato.
4. Le condizioni in base alle quali detto personale sarà impiegato fuori del territorio nazionale saranno oggetto, in ogni singolo caso, di accordi speciali fra le Parti interessate.
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