Protocollo›Titolo II
Art. 11
Protezione della persona
In vigore dal 28 dic 1985
Protezione della persona
1. La salute e l'integrità fisica o psichica delle persone che si trovano in potere della Parte avversaria, o che sono internate, detenute o in qualsiasi altro modo private della libertà a causa di una delle situazioni previste nell', non saranno compromesse da atti o omissioni ingiustificati. Di conseguenza, è vietato sottoporre le persone indicate nel presente articolo ad un qualsiasi intervento medico che non sia motivato dal loro stato di salute e che non sia conforme alle norme sanitarie generalmente riconosciute che la Parte responsabile dell'intervento applicherebbe in circostanze mediche analoghe ai propri cittadini che non sono privati della libertà.
2. È, in particolare, vietato di praticare su dette persone, anche con il loro consenso:
a) mutilazioni fisiche;
b) esperimentazioni mediche o scientifiche;
c) prelevamenti di tessuti o organi per trapianti, a meno che detti interventi non siano giustificati alle condizioni previste nel paragrafo 1.
3. Deroghe al divieto indicato nel paragrafo 2 c possono essere ammesse quando si tratti di donazioni di sangue per trasfusioni o di cute per innesti, purchè dette donazioni siano volontarie e non risultino da misure di coercizione o di persuasione, e esse siano destinate a scopi terapeutici in condizioni compatibili con le norme mediche generalmente riconosciute e con i controlli effettuati nell'interesse sia del donatore che del ricevente.
4. Ogni atto o omissione volontaria che metta in grave pericolo la salute o l'integrità fisica o psichica di una qualsiasi persona che si trova in potere di una Parte diversa da quella da cui dipende, e che o contravvenga ad uno dei divieti enunciati nei paragrafi 1 e 2, o non rispetti le tue condizioni prescritte nel paragrafo 3, costituirà una infrazione grave al presente Protocollo.
5. Le persone indicate nel paragrafo 1 hanno il diritto di rifiutare qualsiasi intervento chirurgico. In caso di rifiuto, il personale sanitario procurerà di ottenere una dichiarazione scritta in tal senso, firmata o riconosciuta dal paziente.
6. Ciascuna Parte in conflitto terrà una pratica sanitaria per ciascuna donazione di sangue per trasfusioni o di cute per innesti fatta dalle persone cui si riferisce il paragrafo 1, se tali donazioni sono effettuate sotto la responsabilità di detta Parte.
Inoltre, ciascuna Parte in conflitto procurerà di tenere una documentazione di tutti gli interventi medici effettuati nei confronti delle persone internate, detenute o in qualsiasi altro modo private della libertà a causa di una delle situazioni indicate nell'. Tali pratiche e documentazioni dovranno essere, in qualsiasi momento, a disposizione della Potenza protettrice per fini di controllo.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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