Protocollo›Titolo II
Art. 14
36 / 145Limitazioni alla requisizione di unità sanitarie civili
In vigore dal 28 dic 1985
Limitazioni alla requisizione di unità sanitarie civili
1. La Potenza occupante ha il dovere di assicurare che le esigenze di assistenza sanitaria della popolazione civile continuino ad essere soddisfatte nel territorio occupato.
2. Di conseguenza, la Potenza occupante non potrà requisire le unità sanitarie civili, il loro equipaggiamento, il loro materiale o il loro personale fino a che detti mezzi siano necessari per soddisfare le esigenze di assistenza sanitaria della popolazione civile, e per assicurare la continuità del trattamento dei feriti e dei malati già in cura.
3. La Potenza occupante potrà requisire i mezzi sopra indicati purchè continui ad osservare la regola generale stabilita nel paragrafo 2, e alle seguenti condizioni particolari:
a) che i mezzi siano necessari per assicurare un trattamento medico immediato e adeguato ai feriti e ai malati delle forze armate della Potenza occupante o dei prigionieri di guerra;
b) che la requisizione non ecceda il periodo di tempo in cui tale necessità sussiste; e
c) che disposizioni immediate siano prese affinché le esigenze di assistenza sanitaria della popolazione civile, nonché quelle dei feriti e dei malati in cura colpiti dalla requisizione, continuino ad essere soddisfatte.
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