Allegato II›Titolo IV
Art. 14
Protezione dei beni indispensabili alla sopravvivenza della popolazione civile
In vigore dal 28 dic 1985
Protezione dei beni indispensabili alla sopravvivenza della popolazione civile
È vietato, come metodo di guerra, far soffrire la fame alle persone civili. Di conseguenza, è vietato attaccare, distruggere, asportare o mettere fuori uso, con tale scopo, beni indispensabili alla sopravvivenza della popolazione civile, quali le derrate alimentari e le zone agricole che le producono, i raccolti, il bestiame, le installazioni e le riserve di acqua potabile, e le opere di irrigazione.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1985-12-11;762#art-ai-14-2