Allegato IITitolo IV

Art. 17

Divieto del trasferimento forzato di persone civili

In vigore dal 28 dic 1985
Divieto del trasferimento forzato di persone civili 1. Il trasferimento della popolazione civile per motivi connessi con il conflitto non potrà essere ordinato, salvo il caso in cui lo esigano la sicurezza delle persone civili o ragioni militari imperiose. Se un tale trasferimento dovesse essere effettuato, saranno prese tutte le misure possibili affinché la popolazione civile sia accolta in condizioni soddisfacenti di alloggio, di salubrità, d'igiene, di sicurezza e di alimentazione. 2. Le persone civili non potranno essere costrette ad abbandonare il proprio territorio per motivi connessi con il conflitto.
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Divieto del trasferimento forzato di persone civili (Art. 17 Ratifica ed esecuzione del I protocollo addizionale alle convenzioni di Ginevra del 12 agosto 1949, relativo alla protezione delle vittime dei conflitti armati internazionali, e del II protocollo addizionale alle convenzioni stesse, relativo alla protezione delle vittime dei conflitti armati non internazionali, con atto finale, adottati a Ginevra l'8 giugno 1977 dalla conferenza per la riaffermazione e lo sviluppo del diritto internazionale umanitario applicabile nei conflitti armati e aperti alla firma a Berna il 12 dicembre 1977.) — Testo vigente | Portale Normativo